Art. 3 
 
                        Materiali di riporto 
 
  1.  Considerata   la   necessita'   di   favorire,   nel   rispetto
dell'ambiente, la ripresa del  processo  di  infrastrutturazione  del
Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei  suoli
contaminati, i riferimenti al  «suolo»  contenuti  all'articolo  185,
commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti  anche
alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV
del predetto decreto legislativo. 
  2. All'articolo 39, comma 4, del  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  il
medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali  le  matrici
materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4,  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
possono essere considerati sottoprodotti.».