Art. 4 
 
 
            Definanziamento per mancato avvio dell'opera 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo parere del  CIPE
e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  del
Ministro dello sviluppo economico, per quanto di  competenza  con  il
Ministro delegato per la  coesione  territoriale,  sono  stabiliti  i
criteri per la definizione di un sistema  di  verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche  nei  tempi
previsti.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  32   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio
2011, n. 111, con il  medesimo  decreto  si  provvede  altresi'  alla
definizione delle procedure e modalita' di definanziamento automatico
delle opere in caso di mancato avvio,  considerando  anche  parametri
temporali di riferimento distinti per livello progettuale,  tipologia
di  aggiudicazione,  classificazione  di  opere,  costo  complessivo,
procedura di spesa sin dall'impegno contabile,  volti  a  incentivare
una maggiore tempestivita'  delle  procedure  di  spesa  relative  ai
finanziamenti di opere pubbliche. Il  definanziamento  automatico  si
applica esclusivamente alle  quote  di  finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  2. Le Amministrazioni interessate  hanno  l'obbligo  di  provvedere
alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di
opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base delle risultanze
della banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  e  dei  criteri
indicati dal decreto di cui al  comma  1,  comunicandone  l'esito  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia gia'  previste
a legislazione vigente. 
  3. Con modalita' disciplinate dal sistema di  verifica  di  cui  al
comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle
verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di  singole
opere,  nonche'  la  congruenza   dei   dati   trasmessi   ai   sensi
dell'articolo 6. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria),  convertito  dalla  legge  15
          luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 32 (Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture). - 1.  Nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti   e'   istituito   il    "Fondo    infrastrutture
          ferroviarie, stradali  e  relativo  a  opere  di  interesse
          strategico" con una dotazione di  930  milioni  per  l'anno
          2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
          2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
          ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi  232,
          233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai
          contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
              2. Sono revocati i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006  e  non
          sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente
          comma non si applica  a  finanziamenti  approvati  mediante
          decreto interministeriale ai sensi dell'art.  3,  comma  2,
          del decreto-legge 22 marzo 2004,  n.  72,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma  512,
          della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  abbiano  assunto  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara  per
          l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in
          caso di loro  utilizzo  mediante  erogazione  diretta,  non
          abbiano chiesto il pagamento delle relative  quote  annuali
          al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia
          stato pubblicato il relativo bando di gara. 
              4. Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma  512,
          della  legge  n.  296  del  2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto non  abbiano
          assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano
          bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto
          di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo   mediante
          erogazione diretta, non hanno chiesto  il  pagamento  delle
          relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   stabilisce,   fatta   eccezione   per   i
          finanziamenti  delle  opere  gia'  deliberati   dal   detto
          Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,   la   destinazione   delle   risorse   che
          affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
          del programma delle infrastrutture strategiche di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              8. Per il potenziamento e il funzionamento del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di  euro
          16.700.000,00. 
              9.  Per  la  prosecuzione  del   servizio   intermodale
          dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
          Frejus per l'anno 2011 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          6.300.000,00. 
              10. Per le finalita' dei commi 8, e 9,  le  risorse  di
          cui all'art. 1, comma  11,  del  decreto-legge  23  ottobre
          2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2008, n.  201,  iscritte,  in  conto  residui  sul
          capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  resesi  disponibili  per
          pagamenti non  piu'  dovuti,  sono  mantenute  in  bilancio
          nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di  euro,
          per essere versate al bilancio dello Stato. 
              11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
          di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
          utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011,  in  termini
          di sola cassa, del fondo di cui all'art. 6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              12. All'art.  1,  comma  10-ter  del  decreto-legge  23
          ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "La  condizione  prevista  dal  periodo
          precedente deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
          contribuzione obbligatoria  prevista  per  legge  a  carico
          degli iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
              13.  Al  fine  di  monitorare  l'utilizzo   dei   fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,   una   apposita
          sessione  per   la   coesione   territoriale   alla   quale
          partecipano le parti sociali. 
              14. Per le finalita' di cui al comma  13,  la  sessione
          per la  coesione  territoriale  monitora  la  realizzazione
          degli  interventi  strategici  nonche'  propone   ulteriori
          procedure  e  modalita'  necessarie   per   assicurare   la
          qualita', la rapidita'  e  l'efficacia  della  spesa;  alla
          sessione per la coesione territoriale  i  presidenti  delle
          regioni del Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati
          conseguiti con particolare riferimento  a  quanto  previsto
          dai contratti istituzionali di sviluppo di cui  all'art.  6
          del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              15. Lo svolgimento dei lavori  della  sessione  per  la
          coesione territoriale e' disciplinato  con  delibera  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
          supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione economica. 
              16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino  al  tre  per
          cento, delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  e'
          assegnata compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela  e
          gli interventi a favore dei beni e le attivita'  culturali.
          L'assegnazione della predetta quota e' disposta  dal  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali
          presenta al CIPE  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
          risorse gia'  destinate  per  le  suddette  finalita'.  Per
          l'anno  2011  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
          Dall'anno 2012 il 3 per cento degli  stanziamenti  previsti
          per le infrastrutture, di cui all'art. 60, comma  4,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito  esclusivamente
          nei termini di cui al presente comma. 
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008,  le  distanze  di  cui  all'art.
          41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
          decreto ministeriale  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica  16
          dicembre  1992,  n.  495,  possono   essere   ridotte   per
          determinati   tratti   ove   particolari   circostanze   lo
          richiedano,   con   provvedimento   del   Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   su   richiesta   degli
          interessati, e sentito l'A.N.A.S. 
              18. Al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015, nonche' di  garantire  l'adempimento
          delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
          Repubblica italiana nei confronti del Bureau  International
          des Expositions, si  applicano  alle  opere  individuate  e
          definite essenziali in base al decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre   2008,   e
          successive modificazioni, le  disposizioni  processuali  di
          cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104.». 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  163,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: 
              a) promuove e riceve le proposte degli altri  Ministeri
          e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
          di programma da approvare con le modalita'  previste  dalla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e  propone  intese
          quadro tra Governo e singole regioni o  province  autonome,
          al fine del congiunto coordinamento e  realizzazione  delle
          infrastrutture; 
              b)   promuove   la   redazione   dei   progetti   delle
          infrastrutture da parte dei soggetti  aggiudicatori,  anche
          attraverso   eventuali   opportune   intese    o    accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
              c) promuove e  acquisisce  il  parere  istruttorio  dei
          progetti preliminari e definitivi  da  parte  dei  soggetti
          competenti a norma del presente  capo  e,  sulla  base  dei
          pareri predetti, cura a sua  volta  l'istruttoria  ai  fini
          delle deliberazioni del CIPE,  proponendo  allo  stesso  le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
          le opere di competenza dello Stato il parere del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto preliminare; 
              d) provvede, eventualmente  in  collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza delle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle infrastrutture; 
              e)  ove  necessario,  collabora  alle   attivita'   dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
          mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
          straordinari di cui al comma 5; 
              f) assegna ai  soggetti  aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi, le risorse finanziarie integrative  necessarie  alle
          attivita' progettuali; propone, d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  CIPE  l'assegnazione  ai
          soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,  delle  risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,   previa    approvazione    del    progetto
          preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per  le
          infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici  di
          competenza del Ministero  delle  attivita'  produttive,  le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive; 
              f-bis)   cura   le   istruttorie   per    l'avanzamento
          procedurale e fisico dei progetti, formula le  proposte  ed
          assicura il supporto necessario per l'attivita'  del  CIPE,
          avvalendosi anche della eventuale collaborazione  richiesta
          all'Unita' tecnica  finanza  di  progetto,  ovvero  offerta
          dalle regioni o province autonome interessate con  oneri  a
          loro carico; 
              f-ter)  verifica   l'avanzamento   dei   lavori   anche
          attraverso  sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso  i
          cantieri interessati, previo accesso  agli  stessi;  a  tal
          fine  puo'  avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di  appositi
          protocolli di intesa.».