Art. 7 
 
 
               Titolari di banche dati gia' esistenti 
 
  1. I titolari di banche dati  previste  ai  sensi  dalla  normativa
vigente e contenenti gli elementi informativi di  cui  alla  presente
norma, condividono le informazioni ai fini  dell'alimentazione  della
banca dati delle amministrazioni pubbliche  sulla  base  di  appositi
protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.