Art. 7 Titolari di banche dati gia' esistenti 1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.