Art. 8 
 
 
                       Disponibilita' dei dati 
 
  1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche sono rese disponibili alle  Amministrazioni  pubbliche  che
concorrono  all'alimentazione  della  medesima  banca  dati,  nonche'
all'ANCI, all'UPI ed al CIPE  secondo  protocolli  convenuti  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello
Stato, in conformita' alle  modalita'  di  accesso  definite  con  il
decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  e'  consentito
l'accesso  alle  informazioni  confluite  nella  banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche secondo le modalita' di cui all'articolo 6,
comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Gli elementi contenuti nella banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche costituiscono la  base  di  riferimento  ufficiale  per  la
divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche,  per  le  attivita'  di  valutazione  degli   investimenti
pubblici previste dalla normativa vigente, nonche' per l'elaborazione
dei documenti di contabilita' e finanza pubblica,  dall'articolo  10,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. La relazione sullo stato di attuazione delle  leggi  pluriennali
di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' redatta sulla base degli  elementi  confluiti  nella
banca dati delle  amministrazioni  pubbliche  ed  e'  trasmessa  alle
Camere anche in formato elettronico elaborabile. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 13 della citata legge  n.  196
          del 2009, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 6 (Accesso alle  banche  dati  e  pubblicita'  di
          elementi  informativi).  -  1.  Ai   fini   del   controllo
          parlamentare sulla finanza pubblica, anche di  settore,  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  hanno
          accesso, sulla base di apposite intese,  alle  banche  dati
          delle amministrazioni  pubbliche  e  ad  ogni  altra  fonte
          informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai  fini
          del controllo della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10,  comma  8,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «8. In allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  nonche'
          lo stato di avanzamento  del  medesimo  programma  relativo
          all'anno  precedente,  predisposto   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10-bis, comma 3,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «3. La Nota di aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata delle relazioni  programmatiche  sulle  spese  di
          investimento per ciascuna missione di  spesa  del  bilancio
          dello Stato e delle relazioni  sullo  stato  di  attuazione
          delle  relative  leggi  pluriennali.  Per  ciascuna   legge
          pluriennale di spesa in scadenza,  il  Ministro  competente
          valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne  avevano
          giustificato  l'adozione,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi
          programmi da avviare.».