Art. 9 
 
 
       Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato 
 
  1.  Le  informazioni  e  i  dati  relativi   alle   operazioni   di
partenariato pubblico-privato che  interessano  la  realizzazione  di
opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita'  individuate  nel
presente decreto, nonche' da quanto disposto dall'articolo 14,  comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «2. Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7  della  legge
          17  maggio   1999,   n.   144,   trasmette   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte  ai  sensi  dell'art.  44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze.».