Art. 3 
 
 
                    Modificazioni al libro terzo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro terzo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 533 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 533 (Polizze assicurative). - 1. In  materia  di  polizze
assicurative, al Ministero della difesa si applicano le  disposizioni
vigenti per le  pubbliche  amministrazioni  statali  sul  divieto  di
stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.»; 
    b) all'articolo 541 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
piani di consegna»; 
      2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Il
Ministro della difesa, compatibilmente con quanto  statuito  in  sede
contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati  in
materia di programmi militari di investimento,  puo'  autorizzare  il
differimento del piano di  consegna  dei  relativi  mezzi  e  sistemi
d'arma,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della   finanza
pubblica.»; 
    c) l'articolo 566 e' abrogato; 
    d) all'articolo 583, comma  1,  le  lettere  da  a)  ad  o)  sono
sostituite dalle seguenti: 
      «a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; 
      b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; 
      c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; 
      d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; 
      e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; 
      f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; 
      g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; 
      h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; 
      i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; 
      l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; 
      m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; 
      n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; 
      o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art. 533  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 533. (Polizze assicurative)  -  1.In  materia  di
          polizze  assicurative,  al  Ministero   della   difesa   si
          applicano  le  disposizioni  vigenti   per   le   pubbliche
          amministrazioni  statali  sul   divieto   di   stipula   di
          assicurazioni per i dipendenti pubblici.". 
              Si riporta il testo dell'art. 541  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 541. (Termini dei pagamenti e piani di  consegna)
          - 1. - 2. (Omissis). 
              2-bis. Il Ministro della  difesa,  compatibilmente  con
          quanto statuito in  sede  contrattuale  ovvero  di  accordi
          internazionali comunque denominati in materia di  programmi
          militari di investimento, puo' autorizzare il  differimento
          del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi  d'arma,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 583  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 583. (Oneri per le consistenze dei  volontari  in
          ferma prefissata e in rafferma) -  1.  Gli  oneri  riferiti
          alle consistenze dei volontari in  ferma  prefissata  e  in
          rafferma dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare,  determinate  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  cui   all'art.   2215,   sono
          stabiliti, secondo un andamento coerente  con  l'evoluzione
          degli  oneri  complessivamente  previsti  per   l'anno   di
          riferimento dall'art. 582, nei seguenti importi in euro: 
              a) per l'anno 2009: 333.945.955,41; 
              b) per l'anno 2010: 330.737.195,75; 
              c) per l'anno 2011: 292.549.996,80; 
              d) per l'anno 2012: 284.872.024,13; 
              e) per l'anno 2013: 281.626.174,47; 
              f) per l'anno 2014: 273.897.364,51; 
              g) per l'anno 2015: 265.871.323,32; 
              h) per l'anno 2016: 259.069.932,78; 
              i) per l'anno 2017: 254.063.870,19; 
              l) per l'anno 2018: 243.183.877,39; 
              m) per l'anno 2019: 227.313.529,85; 
              n) per l'anno 2020: 194.689.505,99; 
              o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.".