Art. 5 Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»; b) all'articolo 1594, comma 1, e' anteposto il seguente periodo: «Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.»; c) all'articolo 1617, comma 1, dopo le parole: «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; e) all'articolo 1622, comma 1, dopo il numero: «1621» sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»; f) all'articolo 1689: 1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»; 2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o equipollenti»; g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;»; h) al comma 6 dell'articolo 1737 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»; i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: «19°» e' sostituito dal seguente: «18°»; l) all'articolo 1742: 1) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.»; 2) al comma 4, dopo la parola: «pratiche» sono inserite le seguenti: «di quattro ore ciascuna»; m) all'articolo 1759, comma 1, dopo la parola: «servizio» e' inserita la seguente: «volontario».
Note all'art. 5: Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1533 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1533. (Direzione del Servizio di assistenza spirituale) - 1. (Omissis). 2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale. 3. - 5. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 1594 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1594. (Cessazione dal complemento) -1. Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'art. 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.". Si riporta il testo dell'art. 1617 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1617. (Programmazione) - 1. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.": -Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1618 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1618. (Promozioni dei cappellani militari in congedo) - 1. Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. 2. -3. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 1622 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art.1622. (Riduzione o sospensione degli assegni) - 1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'art. 1621, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.". Si riporta il testo dell'art. 1689 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art.1689. (Requisiti speciali per l'avanzamento) - 1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all' art. 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti: a) essere in possesso di dottorato di ricerca; b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari; c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso; d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso. 2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all' art. 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti: a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti; b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche; c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore; d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.". Si riporta il testo dell'art. 1726 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1726. (Precettazioni e assegnazioni) - 1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana puo' arruolare nel ruolo normale, a norma dell' art. 1632, non e' raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa puo' disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorita' alla Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50° al 55° anno, escluso: a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209; b) il personale di sussistenza; c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione; d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.". Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1737 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1737. (Nomina delle infermiere volontarie) - 1. - 5. (Omissis). 6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all' art. 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica.Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.". Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1740 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1740. (Partecipazione ai corsi di preparazione) - 1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento: a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti; b) hanno compiuto il 18° anno di eta' e non hanno superato il 55°. 2. - 4. (Omissis).". Si riporta il testo del commi 3 e 4 dell'art. 1742 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1742 (Durata e superamento dei corsi di preparazione) - 1. -2. (Omissis). 3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno: a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli; b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche; c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana. 4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche di quattro ore ciascuna oltre alle prescritte.". Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1759 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1759. (Valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana) - 1. Il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce rossa italiana in tempo di pace non puo' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. - 3. (Omissis).".