Art. 6 Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 1777: 1) dopo le parole: «in materia di trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»; b) all'articolo 1783, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»; c) all'articolo 1791, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.»; d) all'articolo 1792: 1) al comma 1, dopo le parole: «per le» sono inserite le seguenti: «singole»; 2) al comma 3, la parola: «spetta» e' sostituita dalle seguenti: «spettano le indennita' operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»; e) all'articolo 1795, nella rubrica, dopo la parola: «Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»; f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole e delle accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; g) all'articolo 1805, comma l: 1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di competenze accessorie»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.»; h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b), le parole: «con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838» sono sostituite dalle seguenti: «in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; i) all'articolo 1821, comma 1, dopo le parole: «in servizio,» sono inserite le seguenti: «comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»; l) all'articolo 1822, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.»; m) all'articolo 1825, comma 3: 1) dopo le parole: « Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»; 2) le parole: «, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse; n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministero».
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'art. 1777 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1777. (Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - 1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico e di assegno per il nucleo familiare dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". Si riporta il testo dell'art. 1783 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1783. (Computo del servizio anteriormente prestato) -1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare.". Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1791 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1791. (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata) - 1. (Omissis). 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. 3. (Omissis).". Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1792 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1792. (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata) - 1. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, e' corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. 2. (Omissis). 3. Ai volontari in ferma prefissata spettano le indennita' operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 5. (Omissis).". Si riporta il testo della rubrica dell'art. 1795 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art.1795 (Retribuzione stipendiale degli ufficiali in ferma prefissata) - 1. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1798 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1798. (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari) - 1. - 3. (Omissis). 4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate: a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro; b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. 5. - 6. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 1805 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1805. (Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio) - 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di indennita' di impiego operativo e di competenze accessorie, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente. Le indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.". Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1808 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1808. (Indennita' di lungo servizio all'estero) - 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non e' ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea. 2. - 12. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1821 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1821. (Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri) - 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'art. 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 2. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1822 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 1822. (Indennita' operative al personale dirigente) - 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennita' di impiego operativo di base di cui all' art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all' art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. 2. - 3. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1825 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art.1825. (Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente) - 1. - 2. (Omissis). 3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.". Si riporta il testo dell'art. 1831 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art.1831. (Quadro degli interventi) - 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita' specificate con il regolamento; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo; c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. 2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.".