Art. 9 
 
 
Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
                                 66 
 
  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2133, comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «A tale fine si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del regolamento,  a  norma  del  comma  2  dell'articolo
545.»; 
    b) all'articolo 2136, comma 1: 
      1) alla lettera e), le parole: «l'articolo 878» sono sostituite
dalle seguenti: «gli articoli 878 e 879»; 
      2) alla lettera  l),  il  numero:  «908»  e'  sostituito  dalla
seguente parola: «900»; 
      3) alla lettera o), dopo il  numero:  «938»  sono  inserite  le
seguenti parole: «, nonche' l'articolo 992, per la  cui  disposizione
prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e'  da
intendersi all'articolo 2145, comma 5»; 
      4) alla lettera p), dopo  le  parole:  «l'articolo  1008»  sono
inserite le seguenti: «, per la cui disposizione prevista al comma 1,
lettera  b),  il  riferimento  all'articolo  909,  comma  4,  e'   da
intendersi all'articolo 2145, comma 5»; 
      5) alla lettera r), dopo il numero:  «1091»  sono  inserite  le
seguenti parole: «, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri  o
contingenti massimi i volumi organici  dei  colonnelli  previsti  dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»; 
  c) l'articolo 2145 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento  riguardanti
gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Ai  fini  del
collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui  all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica
il seguente ordine: 
        a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
        b) ufficiali che si trovano a non piu'  di  cinque  anni  dai
limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta; 
        c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; 
        d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
      2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in  aspettativa
l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale. 
      3. Per gli ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,  nei
gradi in cui le  promozioni  a  scelta  al  grado  superiore  non  si
effettuano tutti gli  anni,  l'articolo  30,  comma  4,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni  in  cui
si forma il quadro di  avanzamento.  Gli  ufficiali  che  sono  stati
iscritti nel predetto quadro non sono computati  negli  organici  del
grado di appartenenza fino alla promozione. 
      4. Gli ufficiali collocati  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n.  69,  secondo  l'ordine  stabilito  dal  comma  1  del
presente   articolo,   permangono   in   tale   posizione   fino   al
raggiungimento del limite di eta' per essi  stabilito  dalle  vigenti
norme sullo stato giuridico. 
      5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per
riduzione  di  quadri  possono  chiedere  di  cessare  dal   servizio
permanente a domanda. 
      6. Il personale  collocato  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede  di
servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e'  ammesso  una  sola
volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e  non  puo'  piu'
essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo.  Si
applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre  1973,  n.  836,  e  il
termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo
decorre dalla data del definitivo  collocamento  in  congedo.  Nessun
beneficio e' riconosciuto al personale per  il  raggiungimento  della
sede di servizio a seguito di successivi richiami. 
      7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa  per  riduzione
di quadri sono a disposizione del Governo per  essere  all'occorrenza
impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze  o
di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli
993 e 995. 
      8. Fermo restando quanto previsto dal comma  7,  il  Comandante
generale della Guardia di finanza, in relazione a  motivate  esigenze
di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda,
gli ufficiali in servizio permanente  collocati  in  aspettativa  per
riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
      9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per  riduzione
di quadri e a quelli richiamati ai  sensi  del  comma  8  compete  il
trattamento economico di cui all'articolo 1821. 
      10. Il comma 8 non si applica  nei  confronti  degli  ufficiali
che, all'atto  del  collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  di
quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 
      11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri direttamente dal servizio  permanente  effettivo,
in  caso  di  richiamo  in  servizio  non  sono  piu'  valutati   per
l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano  a  qualsiasi
titolo  dalla  posizione  di  aspettativa  per  riduzione  di  quadri
competono i benefici di cui all'articolo 1076,  comma  1,  sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.»; 
    d) all'articolo 2152, comma 1, le parole: «all'articolo 909» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»; 
    e)   alla   rubrica   dell'articolo   2156,   dopo   la   parola:
«Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»; 
    f) all'articolo 2160, comma 1, le parole:  «non  dirigenti»  sono
soppresse; 
    g) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
    h) all'articolo 2236, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo  1100  si  applicano  a
partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione,
successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»; 
    i) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse: 
      1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»; 
      2) al terzo  periodo,  le  parole:  «e  il  numero  massimo  di
promozioni annuali»; 
    l) all'articolo 2248, il comma 2 e' abrogato; 
    m) all'articolo 2253: 
      1) al comma 6, le parole: «dall'articolo» sono soppresse; 
      2) al comma 7, le parole:  «dall'articolo  dall'articolo  1324»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1324»; 
    n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: «724» e' sostituito dal
seguente: «966»; 
    o) all'articolo 2267, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice,  le  abrogazioni
previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto  le  leggi  di
conversione  di  decreti-legge  con  approvazione   complessiva,   si
riferiscono esclusivamente ai rispettivi  decreti-legge  abrogati  ai
medesimi numeri.»; 
    p) all'articolo 2268, comma 1: 
      1) il numero 268) e' soppresso; 
      2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 68»; 
      3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 32»; 
      4) il numero 552) e' soppresso; 
      5) il numero 596) e' soppresso; 
      6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono  aggiunte  le
seguenti: «, escluso l'articolo 1»; 
      7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17»
sono soppresse; 
      8) al numero  723),  le  parole:  «escluso  articolo  18»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «esclusi  gli   articoli   18   e   26,
quest'ultimo limitatamente al  personale  delle  Forze  armate  e  di
polizia ad ordinamento militare»; 
      9) il numero 993) e' soppresso; 
      10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, a esclusione dell'articolo 1-bis»; 
      11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono  inserite
le seguenti: «3, comma 10,»; 
      12) al numero 1083), dopo le parole  «36,»,  sono  inserite  le
seguenti: «47,»; 
      13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  e  legge  di
conversione 30 luglio 2010,  n.  122:  articolo  6,  commi  21-ter  e
21-quater; 
        1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27,  commi
1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "delle  Forze
armate,".»; 
  q) all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) e' soppresso  e,  per
l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n.  43,  riprende
vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213; 
  r) all'articolo 2269, comma 1: 
      1) dopo il numero 213),  e'  inserito  il  seguente:  «213-bis)
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»; 
      2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
        «394-bis) decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile
2010, n. 117; 
        394-ter) decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
2010, n. 115; 
        394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010,
n. 112.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo dell'art. 2133 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 2133. (Permute) - 1. Per  il  contenimento  delle
          relative   spese    di    potenziamento,    ammodernamento,
          manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
          dotazione, la facolta' di cui all' art. 545, di  stipulare,
          nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi
          ad oggetto  la  permuta  di  materiali  o  prestazioni  con
          soggetti pubblici e privati compete anche  al  Corpo  della
          Guardia di finanza. A tal  fine  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni del regolamento, a  norma  del
          comma 2 dell'art. 545.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  2136  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  2136.  (Disposizioni  applicabili  al  personale
          della Guardia di finanza) - 1. Si  applicano  al  personale
          del Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,
          le  seguenti  disposizioni  del   libro   IV   del   codice
          dell'ordinamento militare: 
              a) il capo II del titolo IV; 
              b) la sezione IV del capo I del titolo V; 
              c) l' art. 622; 
              d) l' art. 721; 
              e) gli articoli 878 e 879; 
              f) l' art. 881; 
              g) l' art. 886; 
              h) l' art. 897; 
              i) l' art. 898; 
              l) l' art. 900; 
              m) l' art. 911; 
              n) l' art. 932; 
              o)  l'art.  938,  nonche'  l'art.  992,  per   la   cui
          disposizione prevista al comma 1, il  riferimento  all'art.
          909, comma 4, e' da intendersi all'art. 2145, comma 5; 
              p) l'art. 1008, per la  cui  disposizione  prevista  al
          comma 1, lettera b), il riferimento all'art. 909, comma  4,
          e' da intendersi all'art. 2145, comma 5; 
              q) l'art. 1056, commi 2, 3 e 4; 
              r) l'art. 1091, nonche'  l'art.  1099,  intendendo  per
          numeri  o  contingenti  massimi  i  volumi   organici   dei
          colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo  2001,
          n. 69; 
              s) - gg) (Omissis). 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 2145 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 2145. (Norme di  stato  giuridico  e  avanzamento
          riguardanti  gli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza) - 1. Ai fini del collocamento in  aspettativa  per
          riduzione quadri di cui all'art. 30, comma 4,  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si  applica  il  seguente
          ordine: 
              a) ufficiali in possesso di un'anzianita'  contributiva
          pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; 
              b) ufficiali che si trovano a non piu' di  cinque  anni
          dai  limiti  d'eta'  del  grado  rivestito  che  ne   fanno
          richiesta; 
              c)   ufficiali   promossi   nella   posizione   di   «a
          disposizione»; 
              d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 
              2. E' escluso  dal  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante
          generale. 
              3. Per gli ufficiali in servizio permanente  effettivo,
          nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado  superiore
          non si effettuano tutti gli anni, l'art. 30, comma  4,  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si  applica  solo
          negli anni in cui si forma il quadro  di  avanzamento.  Gli
          ufficiali che sono stati iscritti nel predetto  quadro  non
          sono computati negli organici  del  grado  di  appartenenza
          fino alla promozione. 
              4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
          di quadri ai sensi  dell'art.  30,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,   secondo   l'ordine
          stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono  in
          tale posizione fino al raggiungimento del  limite  di  eta'
          per  essi  stabilito  dalle  vigenti  norme   sullo   stato
          giuridico. 
              5.  Gli  ufficiali  che  devono  essere  collocati   in
          aspettativa per riduzione di  quadri  possono  chiedere  di
          cessare dal servizio permanente a domanda. 
              6. Il personale collocato in aspettativa per  riduzione
          di  quadri  puo'  chiedere  il   trasferimento   anticipato
          dall'ultima  sede  di  servizio  al  domicilio  eletto.  Il
          trasferimento e' ammesso una sola volta,  indipendentemente
          dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere  richiesto
          all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica
          l'art. 23 della legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e  il
          termine  di  cui  al  primo  comma,  secondo  periodo,  del
          medesimo  articolo  decorre  dalla  data   del   definitivo
          collocamento in congedo. Nessun beneficio  e'  riconosciuto
          al personale per il raggiungimento della sede di servizio a
          seguito di successivi richiami. 
              7. Gli ufficiali nella  posizione  di  aspettativa  per
          riduzione di quadri sono a  disposizione  del  Governo  per
          essere all'occorrenza impiegati per esigenze del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A  essi
          si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995. 
              8. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  7,  il
          Comandante generale della Guardia di finanza, in  relazione
          a motivate esigenze di  servizio  del  medesimo  Corpo,  ha
          facolta'  di  richiamare,  a  domanda,  gli  ufficiali   in
          servizio permanente collocati in aspettativa per  riduzione
          di quadri ai sensi del presente articolo e dell'art. 30 del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
              9. Agli ufficiali nella posizione  di  aspettativa  per
          riduzione di quadri e a  quelli  richiamati  ai  sensi  del
          comma 8 compete il trattamento economico  di  cui  all'art.
          1821. 
              10. Il comma 8  non  si  applica  nei  confronti  degli
          ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
          riduzione di quadri, rivestono il grado apicale  dei  ruoli
          normali. 
              11.  Gli  ufficiali  transitati  nella   posizione   di
          aspettativa  per  riduzione  di  quadri  direttamente   dal
          servizio permanente  effettivo,  in  caso  di  richiamo  in
          servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni
          caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi  titolo  dalla
          posizione di aspettativa per riduzione di quadri  competono
          i benefici  di  cui  all'art.  1076,  comma  1,  sempreche'
          risultino valutati e giudicati idonei.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2152 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 2152. (Applicazione dell' art. 17 della legge  28
          luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo) -
          1. Il comma 1-bis dell' art. 2 della legge 29  marzo  2001,
          n. 86 e' cosi' sostituito: 
              «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano
          anche al personale  che  elegge  domicilio  nel  territorio
          nazionale a seguito  di  collocamento  in  aspettativa  per
          riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e  2145  del
          codice dell'ordinamento militare. Il  diritto  del  coniuge
          puo' essere esercitato una sola volta,  anche  in  caso  di
          successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni
          vigenti, e non puo' piu'  essere  esercitato  all'atto  del
          definitivo collocamento in congedo».". 
              Si riporta il testo della rubrica  dell'art.  2156  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2156. (Retribuzione stipendiale e premio di  fine
          ferma agli ufficiali in ferma  prefissata  delle  Forze  di
          polizia a ordinamento militare) - 1. (Omissis). 
              .Si riporta il testo dell'art. 2160 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 2160. (Omogeneizzazione stipendiale per le  Forze
          di polizia a ordinamento  militare)  -  1.  Agli  ufficiali
          delle Forze di polizia a ordinamento militare si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23,
          e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  6  dell'art.2229  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2229. (Regime  transitorio  del  collocamento  in
          ausiliaria) - 1. - 5. (Omissis). 
              6.  Fino  al  31  dicembre  2015,  il  collocamento  in
          ausiliaria   puo'    avvenire,    altresi',    a    domanda
          dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni  di
          servizio  effettivo.  Il  periodo  di  permanenza  in  tale
          posizione e' di 5 anni.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  2236  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2236. (Regime  transitorio  dell'avanzamento  dei
          capitani dell'Esercito italiano) - 1. In deroga  al  numero
          di promozioni annuali nel grado di  maggiore  dell'Esercito
          italiano di ciascun ruolo, previsto  dal  presente  codice,
          sino al 2015, il numero annuale di promozioni al  grado  di
          maggiore di tutti i ruoli normali e speciali e' fissato  in
          tante unita' quanti sono i capitani inseriti  nell'aliquota
          di  valutazione  e  giudicati  idonei  all'avanzamento.  Le
          disposizioni di cui all'art. 1100 si  applicano  a  partire
          dagli  ufficiali  che   hanno   terminato   il   corso   di
          applicazione, successivo al biennio accademico,  nel  corso
          del 1998. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  2243  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2243  (Regime  transitorio  per  le  aliquote  di
          valutazione  dei  tenenti  colonnelli  del  ruolo   normale
          dell'Arma dei carabinieri)- 
              1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067,
          comma 2 e' sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle
          aliquote  di  valutazione  formate  al  31  ottobre   2009.
          Conseguentemente, nel citato periodo, in  deroga  a  quanto
          disposto dagli articoli 1229, comma 1, e 1232, comma  1,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo   normale   dell'Arma   dei
          carabinieri  da  valutare  per   l'avanzamento   al   grado
          superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione.
          Fermi restando i volumi organici previsti per il  grado  di
          colonnello   del   ruolo   normale,    la    determinazione
          dell'aliquota, il numero delle promozioni e  la  previsione
          relativa  agli  obblighi  di   comando   sono   annualmente
          determinati  con  il  decreto  di  cui  all'   art.   2248,
          prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a
          cinque per gli ufficiali  aventi  almeno  tredici  anni  di
          anzianita' nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011, un
          numero di promozioni pari a dodici per gli  ufficiali  gia'
          valutati due e tre  volte  l'anno  precedente  e  giudicati
          idonei e non iscritti in quadro. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 2248 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 2248. (Norma di chiusura del  regime  transitorio
          per gli ufficiali dell'Arma  dei  carabinieri)  -  1.  Sino
          all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni
          nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle  esigenze
          di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento
          e di elevazione del  livello  ordinativo  dei  comandi,  il
          Ministro  della  difesa  e'   autorizzato   annualmente   a
          modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei  ruoli
          del  servizio  permanente,   il   numero   complessivo   di
          promozioni  a  scelta  al  grado  superiore,   nonche'   la
          previsione  relativa   agli   obblighi   di   comando,   la
          determinazione delle relative aliquote di valutazione e  le
          permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
          anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi. 
              2.(abrogato).". 
              Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 2253  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2253. (Regime transitor