IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  la
disciplina normativa in materia di poteri  speciali  attribuiti  allo
Stato  nell'ambito  delle  societa'   privatizzate,   oggetto   della
procedura d'infrazione n. 2009/2255 - allo  stadio  di  decisione  di
ricorso ex articolo 258 TFUE- in  quanto  lesiva  della  liberta'  di
stabilimento e della libera circolazione dei capitali  garantite  dal
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  gli  affari  europei,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'interno, della difesa,  dell'economia  e  delle  finanze,  degli
affari esteri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e  dei
trasporti; 
 
 
                              E m a n a 
 
 
 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
 
 
 
Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale 
 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  adottati  su  proposta,  per  i   rispettivi   ambiti   di
competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro  della  difesa  ovvero  del  Ministro   dell'interno,   sono
individuate le attivita' di rilevanza strategica per  il  sistema  di
difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse  le  attivita'  strategiche
chiave, in relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio, adottato  su  conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, possono essere esercitati i  seguenti  poteri  speciali  in
caso di minaccia effettiva di grave  pregiudizio  per  gli  interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: 
    a) imposizione di specifiche condizioni relative  alla  sicurezza
degli  approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle  informazioni,  ai
trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni  nel  caso
di acquisto, a qualsiasi titolo, di  partecipazioni  in  imprese  che
svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale; 
    b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione di un'impresa di  cui  alla  lettera  a),  aventi  ad
oggetto la fusione o la scissione della  societa',  il  trasferimento
dell'azienda o  di  rami  di  essa  o  di  societa'  controllate,  il
trasferimento   all'estero   della   sede   sociale,   il   mutamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', le cessioni  di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o
l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; 
    c)   opposizione   all'acquisto,   a   qualsiasi    titolo,    di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da  parte  di  un
soggetto diverso dallo  Stato  italiano,  enti  pubblici  italiani  o
soggetti  da  questi  controllati,  qualora  l'acquirente   venga   a
detenere,   direttamente   o   indirettamente,    anche    attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona  o  tramite  soggetti
altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di  compromettere  nel  caso  specifico  gli
interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A  tale  fine  si
considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di  cui  all'articolo
122 del testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58
ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 
  2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di  grave  pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza  nazionale
derivante dalle delibere di cui alla  lettera  b)  del  comma  1,  il
Governo considera, tenendo  conto  dell'oggetto  della  delibera,  la
rilevanza  strategica  dei  beni   o   delle   imprese   oggetto   di
trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla  delibera  o
dall'operazione a garantire l'integrita'  del  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
difesa  militare,  gli  interessi  internazionali  dello  Stato,   la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche  e
strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui  al  comma
3. 
  3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di  grave  pregiudizio
per  gli  interessi  essenziali  della  difesa  e   della   sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di  cui  alle
lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di
proporzionalita'  e  ragionevolezza,  considera,  alla   luce   della
potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione
della entita' della partecipazione acquisita: 
    a)  l'adeguatezza,  tenuto  conto  anche   delle   modalita'   di
finanziamento   dell'acquisizione,   della    capacita'    economica,
finanziaria, tecnica  e  organizzativa  dell'acquirente  nonche'  del
progetto  industriale  rispetto  alla  regolare  prosecuzione   delle
attivita', al mantenimento  del  patrimonio  tecnologico,  anche  con
riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e  alla
continuita' degli  approvvigionamenti,  oltre  che  alla  corretta  e
puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti
di pubbliche amministrazioni, direttamente  o  indirettamente,  dalla
societa' le cui partecipazioni  sono  oggetto  di  acquisizione,  con
specifico  riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa  nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
    b) l'esistenza, tenuto  conto  anche  delle  posizioni  ufficiali
dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che  facciano  ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello  Stato  di  diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale  o  che  hanno
assunto  comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della   comunita'
internazionale desunti dalla  natura  delle  loro  alleanze  o  hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con  soggetti
ad essi comunque collegati. 
  4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di  cui  al  comma  1,
lettera b), l'impresa notifica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri una informativa  completa  sulla  delibera  o  sull'atto  da
adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere  di
veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.
Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio  dei
Ministri comunica  l'eventuale  veto.  Qualora  si  renda  necessario
richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni  richieste,  che
sono  rese  entro  il  termine  di  dieci  giorni.  Le  richieste  di
informazioni successive alla prima non sospendono i termini.  Decorsi
i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere  di
cui al presente comma e' esercitato nella  forma  di  imposizione  di
specifiche  prescrizioni  o   condizioni   ogniqualvolta   cio'   sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli  atti  adottati
in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di  ripristinare
a  proprie  spese  la  situazione  anteriore.  Salvo  che  il   fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le  disposizioni  di  cui  al
presente comma, oltre alla revoca della relativa  autorizzazione,  e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio  del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del
fatturato cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
  5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai  sensi  del  comma  1,
lettere a) e c), notifica  l'acquisizione  entro  dieci  giorni  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel  contempo  le
informazioni necessarie,  comprensive  di  descrizione  generale  del
progetto  di  acquisizione,  dell'acquirente  e  del  suo  ambito  di
operativita', per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso  in  cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una  societa'  ammessa  alla
negoziazione nei  mercati  regolamentati,  la  notifica  deve  essere
effettuata  qualora  l'acquirente  venga  a   detenere,   a   seguito
dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia  prevista
dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  e  sono  successivamente  notificate  le   acquisizioni   al
superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per  cento,
15 per cento, 20 per cento e 25  per  cento.  Il  potere  di  imporre
specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera  a),  o  di  opporsi
all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c),  e'  esercitato  entro
quindici  giorni  dalla  data  della  notifica.  Qualora   si   renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente,  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.  Eventuali
richieste di informazioni successive  alla  prima  non  sospendono  i
termini, decorsi i quali l'acquisto puo' essere effettuato. Fino alla
notifica  e,  successivamente,  comunque  fino  alla  decorrenza  del
termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del  potere
di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi  contenuto
diverso  da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al
comma 1, lettera  a),  e'  soggetto  a  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non
inferiore all'uno per cento  del  fatturato  realizzato  in  ciascuna
impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In
caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario  non  puo'
esercitare i diritti di  voto  e  comunque  quelli  aventi  contenuto
diverso  da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere  le  stesse
azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza  il  tribunale,
su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  ordina  la
vendita  delle  suddette  azioni  secondo   le   procedure   di   cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari
eventualmente adottate con il voto determinante di tali  azioni  sono
nulle. 
  6. Nel caso in cui le attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  1,  si
riferiscono a societa' partecipate,  direttamente  o  indirettamente,
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Consiglio  dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di  cui
al medesimo comma, su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono  rese  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  7.  I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale  di  cui
al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro degli affari esteri,  il  Ministro  dell'interno,  il
Ministro della difesa e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono
emanate  disposizioni  di  attuazione  del  presente  articolo.  Fino
all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte
per l'esercizio dei  poteri  speciali,  di  cui  al  comma  1,  e  le
attivita' conseguenti, di cui ai commi 4  e  5,  sono  attribuite  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso
partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa
o  al  Ministero  dell'interno,  secondo  i  rispettivi   ambiti   di
competenza.