Art. 2 
 
 
 
 
 
Poteri  speciali  inerenti  agli  attivi   strategici   nei   settori
          dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni 
 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno e il Ministro degli  affari  esteri,  oltre  che  con  i
Ministri competenti per settore,  sono  individuati  le  reti  e  gli
impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il  settore
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti  sono
aggiornati almeno ogni tre anni. 
  2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una  societa'
che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1,
che abbia per effetto modifiche della titolarita',  del  controllo  o
della disponibilita' degli attivi medesimi  o  il  cambiamento  della
loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi
di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione  della
societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede   sociale,   il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano  compresi
detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono
entro dieci giorni, e comunque prima  che  ne  sia  data  attuazione,
notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla  societa'
stessa.  Sono   notificati   nei   medesimi   termini   le   delibere
dell'assemblea o  degli  organi  di  amministrazione  concernenti  il
trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i  predetti
attivi. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  adottato
su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  puo'  essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma  2,
che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di
grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla  sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli  impianti  e  alla  continuita'
degli approvvigionamenti. 
  4. Con la notifica di cui al comma 2, e'  fornita  al  Governo  una
informativa completa sulla delibera, atto o  operazione  in  modo  da
consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla
notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ne'
per la societa' l'obbligo  di  comunicazione  al  pubblico  ai  sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.
Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei
Ministri comunica  l'eventuale  veto.  Qualora  si  renda  necessario
richiedere informazioni alla societa', tale termine e'  sospeso,  per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono  rese  entro  il  termine  di  dieci  giorni.  Le  richieste  di
informazioni successive alla prima non  sospendono  i  termini.  Fino
alla notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti  dal
presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,  dell'atto  o
dell'operazione rilevante. Decorsi i termini  previsti  dal  presente
comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto  di  cui
al comma 3, e' espresso nella  forma  di  imposizione  di  specifiche
prescrizioni o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia  sufficiente  ad
assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma  3.  Le
delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in  violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo  puo'  altresi'  ingiungere
alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare  a  proprie
spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,
chiunque non osservi le disposizioni di cui  al  presente  comma,  e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio  del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del
fatturato cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
  5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di  un  soggetto  esterno
all'Unione europea di partecipazioni in societa'  che  detengono  gli
attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza
tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile
e del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e'  notificato
entro dieci  giorni  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione  generale  del
progetto  di  acquisizione,  dell'acquirente  e  del  suo  ambito  di
operativita'. Per soggetto  esterno  all'Unione  europea  si  intende
qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza,  la
dimora abituale, la sede  legale  o  dell'amministrazione  ovvero  il
centro di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia  comunque  ivi
stabilito. 
  6. Qualora l'acquisto di cui  al  comma  5  comporti  una  minaccia
effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello  Stato
di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio  adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri  entro  quindici
giorni dalla  notifica  di  cui  al  medesimo  comma  5,  l'efficacia
dell'acquisto  puo'  essere  condizionata  all'assunzione  da   parte
dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti
interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei  predetti
interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli  impegni  di
cui al primo periodo, il  Governo  puo'  opporsi,  sulla  base  della
stessa   procedura,   all'acquisto.    Fino    alla    notifica    e,
successivamente, fino alla decorrenza  del  termine  per  l'eventuale
esercizio del potere di  opposizione  o  imposizione  di  impegni,  i
diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da  quello
patrimoniale connessi  alle  azioni  o  quote  che  rappresentano  la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi  i  predetti  termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Salvo che il  fatto  costituisca
reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente
comma e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino  al
doppio del valore dell'operazione e comunque  non  inferiore  all'uno
per cento del fatturato realizzato in  ciascuna  impresa  nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso  di  esercizio
del potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i  diritti
di  voto  e  comunque  quelli  aventi  contenuto  diverso  da  quello
patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che    rappresentano    la
partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse  azioni  entro  un
anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta  del
Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure
di cui all'articolo 2359-ter  del  codice  civile.  Le  deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante  di  tali
azioni sono nulle. 
  7. I poteri speciali  di  cui  ai  commi  3  e  6  sono  esercitati
esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non  discriminatori.
A  tale  fine  il  Governo  considera,  avuto  riguardo  alla  natura
dell'operazione, i seguenti criteri: 
    a) l'esistenza, tenuto  conto  anche  delle  posizioni  ufficiali
dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che  facciano  ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello  Stato  di  diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale  o  che  hanno
assunto  comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della   comunita'
internazionale desunti dalla  natura  delle  loro  alleanze  o  hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con  soggetti
ad essi comunque collegati; 
    b) l'idoneita'  dell'assetto  risultante  dall'atto  giuridico  o
dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di  finanziamento
dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e
organizzativa dell'acquirente, a garantire: 
      1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti; 
      2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti  e
degli impianti. 
  8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui  al
comma  1  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,  direttamente  o
indirettamente, dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Consiglio dei Ministri delibera ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri
speciali  di  cui  ai  commi  3  e  6,  su  proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai  commi  2  e  5
sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro degli affari esteri,  il  Ministro  dell'interno,  il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti  di  settore,  ove
esistenti, sono  emanate  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo. Fino  all'adozione  del  medesimo  decreto,  le  competenze
inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di  cui  ai
commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6,  sono
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'
da esso partecipate, ovvero, per  le  altre  societa',  al  Ministero
dello sviluppo economico o al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.