Art. 2
Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i
Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli
impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono
aggiornati almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una societa'
che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1,
che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o
della disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della
loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi
di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della
societa', il trasferimento all'estero della sede sociale, il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi
detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono
entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione,
notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla societa'
stessa. Sono notificati nei medesimi termini le delibere
dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il
trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti
attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2,
che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di
grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita'
degli approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, e' fornita al Governo una
informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da
consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla
notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne'
per la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei
Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario
richiedere informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino
alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal
presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o
dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente
comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto di cui
al comma 3, e' espresso nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad
assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere
alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie
spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del
fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno
all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli
attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza
tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato
entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del
progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende
qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la
dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il
centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilito.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia
effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato
di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l'efficacia
dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione da parte
dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti
interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti
interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di
cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della
stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e,
successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale
esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i
diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente
comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno
per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio
del potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i diritti
di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un
anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del
Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure
di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali
azioni sono nulle.
7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati
esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura
dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali
dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno
assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti
ad essi comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto giuridico o
dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento
dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e
organizzativa dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e
degli impianti.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il
Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell'esercizio dei poteri
speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore, ove
esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente
articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze
inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai
commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'
da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero
dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.