Art. 3 Abrogazioni e norme generali e transitorie 1. Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), di partecipazioni in societa' che detengono uno o piu' degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, e' consentito a condizione di reciprocita'. 2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato. 3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali. 4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data 23 marzo 2006 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicati, rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 225 del 24 settembre 1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell'8 ottobre 1999 e n. 234 del 5 ottobre 2004. Cessano altresi' di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari. 5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Le societa' operanti nei settori di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni"; b) le parole: "per le societa' di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "per le societa' operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia.". 6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;". 7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) e' aggiunta, in fine, la seguente: "z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;". 8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;".