Art. 3 
 
 
 
 
 
             Abrogazioni e norme generali e transitorie 
 
 
  1. Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e  l'articolo  2,
comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo,  da  parte  di  un  soggetto
esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 1, comma  1,
lettera c), di partecipazioni in societa' che detengono  uno  o  piu'
degli attivi individuati come strategici ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, e' consentito  a  condizione  di
reciprocita'. 
  2.  L'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.   332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,  e
successive modificazioni, e'  abrogato  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1,  comma
1, e di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto
di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e
in carica alla data della sua abrogazione cessano alla  scadenza  del
mandato. 
  3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma  1,  le  disposizioni
attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri in  data  28  settembre  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999,  e  nei  decreti
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  in  data  8  novembre  1999  e  le   clausole   statutarie
incompatibili  con  la  presente  disciplina  in  materia  di  poteri
speciali. 
  4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma  1,  le  disposizioni
attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data  23  marzo
2006 e nei decreti del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica in data 17 settembre  1999  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004,  pubblicati,
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali  n.  225  del  24  settembre
1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell'8 ottobre 1999  e  n.  234
del 5 ottobre 2004. Cessano altresi' di  avere  efficacia  a  partire
dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali  presenti
negli statuti societari. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: "Le societa' operanti nei settori di cui all'articolo
2" sono sostituite dalle seguenti: "Le societa' operanti nei  settori
della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti
e delle comunicazioni"; 
  b) le  parole:  "per  le  societa'  di  cui  all'articolo  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "per  le  societa'  operanti  nei  settori
della difesa  e  della  sicurezza  nazionale,  dei  trasporti,  delle
comunicazioni, dell'energia.". 
  6.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e'  inserita  la  seguente:
"c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei  poteri  speciali
inerenti alle attivita' di rilevanza  strategica  nei  settori  della
difesa e della sicurezza nazionale e nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni;". 
  7.  All'articolo  133,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo la  lettera  z-quater)  e'  aggiunta,  in
fine,   la   seguente:   "z-quinquies)   le   controversie   relative
all'esercizio  dei  poteri  speciali  inerenti  alle   attivita'   di
rilevanza strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
nazionale  e  nei  settori  dell'energia,  dei  trasporti   e   delle
comunicazioni;". 
  8.  All'articolo  135,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e'  sostituita  dalla  seguente:
"h)  le  controversie  relative  all'esercizio  dei  poteri  speciali
inerenti alle attivita' di rilevanza  strategica  nei  settori  della
difesa e della sicurezza nazionale e nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni;".