Art. 3
Abrogazioni e norme generali e transitorie
1. Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2,
comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto
esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 1, comma 1,
lettera c), di partecipazioni in societa' che detengono uno o piu'
degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, e' consentito a condizione di
reciprocita'.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma
1, e di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto
di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e
in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del
mandato.
3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni
attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie
incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri
speciali.
4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni
attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data 23 marzo
2006 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 17 settembre 1999 e del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicati,
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 225 del 24 settembre
1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell'8 ottobre 1999 e n. 234
del 5 ottobre 2004. Cessano altresi' di avere efficacia a partire
dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti
negli statuti societari.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Le societa' operanti nei settori di cui all'articolo
2" sono sostituite dalle seguenti: "Le societa' operanti nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti
e delle comunicazioni";
b) le parole: "per le societa' di cui all'articolo 2" sono
sostituite dalle seguenti: "per le societa' operanti nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle
comunicazioni, dell'energia.".
6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali
inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni;".
7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) e' aggiunta, in
fine, la seguente: "z-quinquies) le controversie relative
all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di
rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;".
8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali
inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni;".