IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente
"Regolamento    recante     disposizioni     tecniche     concernenti
apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili"; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e  della
direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione  e
la pubblicita' dei prodotti alimentari"; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera  i),
e  l'articolo  13,  recante  "Attuazione  della  direttiva   98/83/CE
relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire  a
contatto  con  i  prodotti  alimentari  e  che  abroga  le  direttive
80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,  n.  174,
recante "Regolamento  concernente  i  materiali  e  gli  oggetti  che
possono  essere  utilizzati  negli  impianti  fissi  di   captazione,
trattamento, adduzione  e  distribuzione  delle  acque  destinate  al
consumo umano"; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229" che ha  incluso  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  21  maggio  2004,  n.  174,  recante  "Attuazione  della
direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti" ed in particolare gli articoli 104  e  105,  comma  3,  che
dispongono  rispettivamente  l'obbligo  per   i   produttori   ed   i
distributori di immettere sul  mercato  solo  prodotti  sicuri  e  di
perseguire  il  livello  di  sicurezza  che  i  consumatori   possono
ragionevolmente attendersi; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n. 37, recante  "Regolamento  concernente  l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  della  legge  n.
248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in
materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici"; 
  Visto il regolamento (CE),  n.764  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Considerato il parere circostanziato della Commissione europea  del
19 febbraio 2007, in cui si ribadisce che, sulla  base  dell'articolo
28 del trattato CE, la Corte di Giustizia delle comunita' europee  ha
previsto l'obbligo a carico degli Stati membri di prevedere il  mutuo
riconoscimento  dei  prodotti  e  che  pertanto,  nella  fattispecie,
un'apparecchiatura legalmente fabbricata e venduta in un altro  Stato
membro deve poter essere commercializzata  sul  territorio  nazionale
anche se non e' integralmente conforme alle regole  tecniche  e  alle
specifiche di  prodotto  vigenti,  purche'  essa  soddisfi  almeno  i
regolamenti nazionali di uno stato membro e, per quanto  riguarda  la
sicurezza e  l'adeguatezza  all'uso  previsto,  assicuri  un  livello
equivalente a quello garantito dalle specifiche in Italia; 
  Considerata  la  Comunicazione  interpretativa  della  Commissione,
2003/C265/02, recante "Agevolare l'accesso di prodotti al mercato  di
un altro Stato membro: applicazione pratica del mutuo riconoscimento"
in cui si ribadisce che disposizioni che prevedono una  procedura  di
previa  autorizzazione  all'immissione  sul  mercato  nazionale  puo'
essere ammessa solo a  condizioni  molto  rigorose,  costituendo  una
restrizione alla libera circolazione delle merci; 
  Considerato che alle apparecchiature per il  trattamento  di  acque
potabili per impiego in pubblici esercizi si applicano i principi del
sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti  critici  di  controllo
(HACCP), ai sensi del regolamento (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  di  sanita'  espresso
nella seduta del 14 dicembre 2009; 
  Esperita  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE  che  prevede  una
procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 22 settembre 2011; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  27  settembre
2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400  del  1988,
in data 27 ottobre 2011, n. 7741, e la nota  dell'  8  novembre  2011
prot. N. 7237 con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato
il proprio nulla osta; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  prescrizioni  tecniche  relative
alle apparecchiature  per  il  trattamento  dell'acqua  destinata  al
consumo umano, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera i)  del
decreto  legislativo  2   febbraio   2001   n.   31,   e   successive
modificazioni,  e  distribuita  sia  in  ambito  domestico  che   non
domestico. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
ai  regolamenti  (CE)  n.  178/2002  e  n.  852/2004  nonche'  quelle
contenute nei decreti legislativi  6  settembre  2005,  n.  206  e  2
febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              Il  decreto  ministeriale  21  dicembre  1990,  n.  443
          concerne:  "Regolamento   recante   disposizioni   tecniche
          concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di
          acque potabili". 
              Il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  e
          successive modificazioni reca: "Attuazione della  direttiva
          89/395/CEE  e  della   direttiva   89/396/CEE   concernenti
          l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei
          prodotti alimentari". 
              L'articolo 11, comma 1, lettera i) e l'articolo 13  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  31,  e  successive
          modificazioni (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
          alla qualita' delle  acque  destinate  al  consumo  umano),
          recitano rispettivamente: 
                                   "Art. 11. 
                             (Competenze statali) 
              1.  E'  di  competenza  statale  la  determinazione  di
          principi fondamentali concernenti: 
              lett. a) - h) (Omissis). 
              i)  adozione  di  prescrizioni   tecniche   concernenti
          l'impiego delle apparecchiature tendenti  a  migliorare  le
          caratteristiche  dell'acqua  potabile  distribuita  sia  in
          ambito domestico che nei pubblici esercizi;" 
                                   "Art. 13. 
                                   (Deroghe) 
              1. La  regione  o  provincia  autonoma  puo'  stabilire
          deroghe ai valori di  parametro  fissati  nell'allegato  I,
          parte B, o fissati ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera b), entro i valori  massimi  ammissibili  stabiliti
          dal Ministero della sanita'  con  decreto  da  adottare  di
          concetto con il Ministero  dell'ambiente,  purche'  nessuna
          deroga presenti potenziale pericolo per la salute  umana  e
          sempreche'  l'approvvigionamento  di  acque  destinate   al
          consumo umano conformi ai valori  di  parametro  non  possa
          essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 
              2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma  1  e'
          fissato su motivata richiesta  della  regione  o  provincia
          autonoma, corredata dalle seguenti informazioni: 
              a) motivi della richiesta  di  deroga  con  indicazione
          della causa del degrado della risorsa idrica; 
              b) i parametri interessati, i risultati  dei  controlli
          effettuati  negli  ultimi  tre  anni,  il  valore   massimo
          ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; 
              c) l'area geografica, la  quantita'  di  acqua  fornita
          ogni giorno, la popolazione  interessata  e  gli  eventuali
          effetti sulle industrie alimentari interessate; 
              d) un opportuno programma di controllo che preveda,  se
          necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a
          quelli minimi previsti; 
              e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva,
          compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi,  la
          relativa copertura finanziaria e  le  disposizioni  per  il
          riesame. 
              3.  Le  deroghe  devono  avere  la  durata  piu'  breve
          possibile, comunque non superiore  ad  un  periodo  di  tre
          anni. Sei mesi prima della scadenza  di  tale  periodo,  la
          regione o la  provincia  autonoma  trasmette  al  Ministero
          della sanita' una circostanziata  relazione  sui  risultati
          conseguiti, ai sensi di quanto disposto  al  comma  2,  nel
          periodo di deroga, in ordine  alla  qualita'  delle  acque,
          comunicando e documentando altresi' l'eventuale  necessita'
          di un ulteriore periodo di deroga. 
              4. Il Ministero della sanita' con decreto  da  adottare
          di concerto con il  Ministero  dell'ambiente,  valutata  la
          documentazione  pervenuta,  stabilisce  un  valore  massimo
          ammissibile per l'ulteriore periodo di  deroga  che  potra'
          essere concesso dalla regione.  Tale  periodo  non  dovra',
          comunque, avere durata superiore ai tre anni. 
              5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo
          di deroga, la regione o  provincia  autonoma  trasmette  al
          Ministero  della  sanita'  un'aggiornata  e  circostanziata
          relazione   sui   risultati   conseguiti.   Qualora,    per
          circostanze  eccezionali,  non  sia  stato  possibile  dare
          completa  attuazione   ai   provvedimenti   necessari   per
          ripristinare  la  qualita'  dell'acqua,  la  regione  o  la
          provincia autonoma documenta adeguatamente la necessita' di
          un ulteriore periodo di deroga. 
              6. Il Ministero della sanita' con decreto  di  concerto
          con il Ministero dell'ambiente, valutata la  documentazione
          pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole  della
          Commissione   europea,   stabilisce   un   valore   massimo
          ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non  deve
          essere superiore a tre anni. 
              7. Tutti i provvedimenti  di  deroga  devono  riportare
          quanto segue: 
              a) i motivi della deroga; 
              b) i parametri interessati, i risultati del  precedente
          controllo pertinente ed il valore massimo  ammissibile  per
          la deroga per ogni parametro; 
              c) l'area geografica, la  quantita'  di  acqua  fornita
          ogni giorno, la popolazione  interessata  e  gli  eventuali
          effetti sulle industrie alimentari interessate; 
              d) un opportuno programma di controllo che preveda,  se
          necessario, una maggiore frequenza dei controlli; 
              e) una  sintesi  del  piano  relativo  alla  necessaria
          azione correttiva, compreso un calendario dei  lavori,  una
          stima dei costi, la relativa  copertura  finanziaria  e  le
          disposizioni per il riesame; 
              f) la durata della deroga. 
              8. I provvedimenti di deroga debbono  essere  trasmessi
          al Ministero della sanita' ed  al  Ministero  dell'ambiente
          entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione. 
              9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a  8,  se
          la  regione   o   la   provincia   autonoma   ritiene   che
          l'inosservanza del valore di parametro sia  trascurabile  e
          se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10,
          comma 1, e' sufficiente a risolvere il  problema  entro  un
          periodo massimo di trenta giorni, fissa il  valore  massimo
          ammissibile per il parametro interessato  e  stabilisce  il
          periodo  necessario  per  ripristinare  la  conformita'  ai
          valori di parametro. La regione  o  la  provincia  autonoma
          trasmette al Ministero della  sanita',  entro  il  mese  di
          gennaio  di  ciascun  anno,  gli  eventuali   provvedimenti
          adottati ai sensi del presente comma. 
              10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non  e'
          consentito  se  l'inosservanza  di  uno  stesso  valore  di
          parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua  si
          e' verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso
          dei dodici mesi precedenti. 
              11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle
          deroghe di cui al presente articolo provvede  affinche'  la
          popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente
          informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le
          disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia  autonoma
          provvede  inoltre  a  fornire  raccomandazioni   a   gruppi
          specifici di  popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa
          costituire  un  rischio  particolare.  Le  informazioni   e
          raccomandazioni  fornite  alla  popolazione   fanno   parte
          integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui
          al presente comma sono osservati anche nei casi di  cui  al
          comma 9, qualora la regione  o  la  provincia  autonoma  lo
          ritenga opportuno. 
              12. La regione o  la  provincia  autonoma  tiene  conto
          delle deroghe adottate a norma  del  presente  articolo  ai
          fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui
          agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n.  152
          del 1999 e successive modifiche. 
              13. Il Ministero della sanita', entro  due  mesi  dalla
          loro  adozione,  comunica  alla   Commissione   europea   i
          provvedimenti di deroga  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo e, nei casi di cui ai commi 3  e  4,  i  risultati
          conseguiti nei periodi di deroga. 
              14. Il presente articolo  non  si  applica  alle  acque
          fornite mediante  cisterna  ed  a  quelle  confezionate  in
          bottiglie o contenitori, rese disponibili  per  il  consumo
          umano.". 
              Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e
          i  requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,
          istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza  alimentare
          e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
              Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio riguarda l'igiene dei prodotti alimentari. 
              Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  riguarda  i  materiali  e  gli   oggetti
          destinati a venire a contatto con i prodotti  alimentari  e
          abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. 
              Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,  n.
          174  reca:  "Regolamento  concernente  i  materiali  e  gli
          oggetti che possono essere utilizzati negli impianti  fissi
          di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
          acque destinate al consumo umano". 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  reca:
          "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229". 
              L'articolo 7  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,
          recita: 
                                   "Art. 7. 
               (Riassetto in materia di tutela dei consumatori) 
              1.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi,  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela
          dei consumatori ai sensi e secondo i principi e  i  criteri
          direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59,  come  sostituito  dall'articolo  1  della  presente
          legge, e nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)  adeguamento  della  normativa   alle   disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali  e  articolazione
          della stessa allo  scopo  di  armonizzarla  e  riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento degli obiettivi di  tutela  del  consumatore
          previsti in sede internazionale; 
              b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
          di recesso  del  consumatore  nelle  diverse  tipologie  di
          contratto; 
              c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
          regime  di  vigenza  transitoria  delle  disposizioni  piu'
          favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del
          decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,  di  attuazione
          della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e rafforzamento della  tutela  del
          consumatore in materia di televendite; 
              d)  coordinamento,  nelle  procedure  di   composizione
          extragiudiziale delle controversie,  dell'intervento  delle
          associazioni   dei   consumatori,   nel   rispetto    delle
          raccomandazioni   della   Commissione    delle    Comunita'
          europee.". 
              Il decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.  174  reca:
          "Attuazione della direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa
          alla sicurezza generale dei prodotti". 
              Gli articoli 104 e 105, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 206 del 2005, recano rispettivamente: 
                                  "Art. 104. 
                 (Obblighi del produttore e del distributore) 
              1. Il produttore  immette  sul  mercato  solo  prodotti
          sicuri. 
              2. Il  produttore  fornisce  al  consumatore  tutte  le
          informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione  dei
          rischi  derivanti  dall'uso   normale   o   ragionevolmente
          prevedibile  del  prodotto,  se  non  sono   immediatamente
          percettibili senza adeguate avvertenze, e alla  prevenzione
          contro detti rischi. La presenza  di  tali  avvertenze  non
          esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli   altri   obblighi
          previsti nel presente titolo. 
              3.  Il  produttore  adotta  misure   proporzionate   in
          funzione delle caratteristiche  del  prodotto  fornito  per
          consentire al consumatore di essere  informato  sui  rischi
          connessi al suo  uso  e  per  intraprendere  le  iniziative
          opportune per evitare tali rischi, compresi il  ritiro  del
          prodotto  dal  mercato,  il   richiamo   e   l'informazione
          appropriata ed efficace dei consumatori. 
              4. Le misure di cui al comma 3 comprendono: 
              a)  l'indicazione  in  base  al  prodotto  o   al   suo
          imballaggio, dell'identita' e degli estremi del produttore;
          il riferimento al tipo di prodotto o,  eventualmente,  alla
          partita di prodotti di cui fa parte, salva  l'omissione  di
          tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; 
              b)   i    controlli    a    campione    sui    prodotti
          commercializzati, l'esame dei reclami e, se  del  caso,  la
          tenuta di un registro degli stessi, nonche'  l'informazione
          ai distributori in merito a tale sorveglianza. 
              5. Le misure di ritiro, di richiamo e  di  informazione
          al consumatore, previste al comma 3, hanno  luogo  su  base
          volontaria o su  richiesta  delle  competenti  autorita'  a
          norma dell'articolo  107.  Il  richiamo  interviene  quando
          altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del
          caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario  o
          vi siano tenuti in seguito a  provvedimenti  dell'autorita'
          competente. 
              6.   Il   distributore   deve   agire   con   diligenza
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  per  contribuire   a
          garantire l'immissione sul mercato di prodotti  sicuri;  in
          particolare e' tenuto: 
              a) a non fornire prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe
          dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni
          in  suo  possesso  e  nella  sua  qualita'   di   operatore
          professionale; 
              b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto
          immesso   sul   mercato,   trasmettendo   le   informazioni
          concernenti i rischi del  prodotto  al  produttore  e  alle
          autorita'  competenti   per   le   azioni   di   rispettiva
          competenza; 
              c) a collaborare alle azioni  intraprese  di  cui  alla
          lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea
          a rintracciare l'origine dei prodotti  per  un  periodo  di
          dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 
              7. Qualora i produttori e  i  distributori  sappiano  o
          debbano sapere,  sulla  base  delle  informazioni  in  loro
          possesso  e  in  quanto  operatori  professionali,  che  un
          prodotto da loro immesso sul mercato o  altrimenti  fornito
          al consumatore presenta per il  consumatore  stesso  rischi
          incompatibili  con   l'obbligo   generale   di   sicurezza,
          informano immediatamente le amministrazioni competenti,  di
          cui  all'articolo  106,  comma  1,  precisando  le   azioni
          intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. 
              8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire
          comprendono almeno: 
              a)  elementi  specifici  che  consentano  una   precisa
          identificazione del prodotto o del  lotto  di  prodotti  in
          questione; 
              b) una descrizione completa del rischio presentato  dai
          prodotti interessati; 
              c) tutte le informazioni disponibili che consentono  di
          rintracciare il prodotto; 
              d)  una  descrizione  dei  provvedimenti  adottati  per
          prevenire i rischi per i consumatori. 
              9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori  e
          distributori collaborano con le Autorita'  competenti,  ove
          richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni  intraprese
          per evitare i  rischi  presentati  dai  prodotti  che  essi
          forniscono o hanno fornito. 
                                   Art. 105. 
                   (Presunzione e valutazione di sicurezza) 
              commi 1. - 2. (Omissis). 
              3.In assenza delle norme di cui ai  commi  1  e  2,  la
          sicurezza del prodotto  e'  valutata  in  base  alle  norme
          nazionali non cogenti che recepiscono norme  europee,  alle
          norme in vigore nello Stato membro in cui  il  prodotto  e'
          commercializzato, alle  raccomandazioni  della  Commissione
          europea relative ad orientamenti  sulla  valutazione  della
          sicurezza dei prodotti, ai  codici  di  buona  condotta  in
          materia di sicurezza vigenti nel settore interessato,  agli
          ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che
          i consumatori possono ragionevolmente attendersi.". 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
          gennaio  2008,  n.  37   reca:   "Regolamento   concernente
          l'attuazione  dell'articolo  11-quaterdecies,   comma   13,
          lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre  2005  recante
          riordino delle disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
          installazione degli impianti all'interno degli edifici". 
              L'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (Conversione in legge, con
          modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
          recante  misure  di  contrasto   all'evasione   fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e  finanziaria),
          recita: 
                            "Art. 11-quaterdecies. 
          (Interventi  infrastrutturali,  per  la   ricerca   e   per
                                l'occupazione) 
              commi 1.- 12.(Omissis). 
              13. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: 
              a)  il  riordino  delle  disposizioni  in  materia   di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;". 
              il Regolamento(CE) n. 764 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 9 luglio 2008 stabilisce  procedure  relative
          all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a
          prodotti legalmente  commercializzati  in  un  altro  Stato
          membro e abroga la decisione n. 3052/95/CE. 
              L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita: 
                                   "Art. 17. 
                                 (Regolamenti) 
              commi 1.- 2.(Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
          Note all'art. 1: 
              Per l'articolo 11, comma  1,  lettera  i),  del  citato
          decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  31,  e  successive
          modificazioni, vedasi nelle note alle premesse. 
              Per i decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e  2
          febbraio 2001, n. 31 vedasi nelle note alle premesse.