Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Alle violazioni delle  disposizioni  del  presente  decreto  che
comportano  alterazioni  della  qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo umano in violazione delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  e  successive  modificazioni,  si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 19  del  citato  decreto
legislativo. 
  2.  Alle  violazioni  delle  disposizioni  del   presente   decreto
riguardanti l'installazione degli impianti all'interno di edifici, si
applicano le sanzioni  previste  dall'articolo  15  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
  3. Alle violazioni delle altre disposizioni del presente decreto si
applicano le sanzioni contenute nel decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a  norma  dell'articolo  7
della legge 29 luglio 2003, n. 229". 
 
          Note all'art. 10: 
              L'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 31  del
          2001, recita: 
                                   "Art. 19. 
                                  (Sanzioni) 
              1.Chiunque fornisca acqua destinata al  consumo  umano,
          in violazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
          comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni. 
              2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
          5, comma 2, secondo periodo,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  lire  dieci  milioni  a  lire
          sessanta milioni. 
              3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2  a
          chiunque  utilizza,   in   imprese   alimentari,   mediante
          incorporazione  o  contatto  per   la   fabbricazione,   il
          trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato  di
          prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua  che,
          pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di  cui
          all'articolo 4, comma 2, non lo sia al punto  in  cui  essa
          fuoriesce  dal  rubinetto,   se   l'acqua   utilizzata   ha
          conseguenze  per  la  salubrita'  del  prodotto  alimentare
          finale. 
              4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai  sensi
          degli articoli 5, comma 3,  o  10,  commi  1  e  2,  con  i
          provvedimenti  adottati  dalle  competenti   autorita'   e'
          punita: 
              a) con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire
          cinquecentomila a  lire  tre  milioni  se  i  provvedimenti
          riguardano edifici  o  strutture  in  cui  l'acqua  non  e'
          fornita al pubblico; 
              b) con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire
          dieci milioni a lire sessanta milioni  se  i  provvedimenti
          riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al
          pubblico; 
              c) con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire
          venti milioni a lire centoventi milioni se i  provvedimenti
          riguardano la  fornitura  di  acqua  destinata  al  consumo
          umano. 
              4-bis.  La  violazione   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo  7,  comma  4,  e'  punita  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987 (27). 
              5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
          9 e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          lire venti milioni a lire centoventi milioni. 
              5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
          per  i  fatti  costituenti  reato,  la   violazione   delle
          disposizioni emanate ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
          lettere f), g), h), i) ed l) sono punite  con  la  sanzione
          amministrativa da euro 5165 a euro 30987.". 
              L'articolo 15 del citato  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico n. 37 del 2008, recita: 
                                   "Art. 15. 
                                  (Sanzioni) 
              1.Alle    violazioni    degli    obblighi     derivanti
          dall'articolo  7  del  presente  decreto  si  applicano  le
          sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con
          riferimento all'entita' e  complessita'  dell'impianto,  al
          grado di pericolosita' ed alle altre circostanze  obiettive
          e soggettive della violazione. 
              2. Alle violazioni degli altri obblighi  derivanti  dal
          presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da
          euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entita'
          e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita'  ed
          alle  altre  circostanze  obiettive  e   soggettive   della
          violazione. 
              3. Le violazioni comunque accertate,  anche  attraverso
          verifica,  a  carico  delle  imprese   installatrici   sono
          comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  competente  per  territorio,  che  provvede
          all'annotazione   nell'albo   provinciale   delle   imprese
          artigiane o nel registro delle  imprese  in  cui  l'impresa
          inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. 
              4.  La  violazione  reiterata  tre  volte  delle  norme
          relative alla  sicurezza  degli  impianti  da  parte  delle
          imprese abilitate comporta altresi', in casi di particolare
          gravita', la sospensione temporanea  dell'iscrizione  delle
          medesime imprese dal registro  delle  imprese  o  dall'albo
          provinciale  delle  imprese  artigiane,  su  proposta   dei
          soggetti accertatori e su giudizio  delle  commissioni  che
          sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. 
              5. Alla terza violazione  delle  norme  riguardanti  la
          progettazione  ed  i  collaudi,  i   soggetti   accertatori
          propongono   agli   ordini   professionali    provvedimenti
          disciplinari  a  carico  dei  professionisti  iscritti  nei
          rispettivi albi. 
              6. All'irrogazione delle sanzioni di  cui  al  presente
          articolo provvedono  le  Camere  di  commercio,  industria,
          artigianato ed agricoltura. 
              7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418  del  Codice
          Civile, i patti relativi alle  attivita'  disciplinate  dal
          presente regolamento stipulati da imprese non abilitate  ai
          sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento  di
          eventuali danni.". 
              Per l'articolo 7 della citata legge n.  229  del  2003,
          vedasi nelle note alle premesse.