Art. 11 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Da
tale data e' abrogato il decreto ministeriale 21  dicembre  1990,  n.
443. 
  2. Le  autorizzazioni  gia'  concesse  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto perdono di efficacia decorso il termine  di  6  mesi
dalla suddetta entrata in vigore. 
  3.  Le  procedure  autorizzative  avviate  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 21 dicembre  1990,  n.  443,  si  interrompono  all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 7 febbraio 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 3, foglio n. 273 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il citato decreto ministeriale  n.  443  del  1990,
          vedasi nelle note alle premesse.