Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature  per  il
trattamento  dell'acqua  potabile  qualora   l'acqua   trattata   sia
destinata    esclusivamente    ad    impianti     tecnologici     e/o
elettrodomestici,  ovvero  quando  da  esse  si  diparta   una   rete
indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. 
  2. L'utilizzo delle apparecchiature per il  trattamento  dell'acqua
destinata al consumo umano  impiegate  nelle  varie  fasi  del  ciclo
lavorativo delle imprese del settore  alimentare  come  definite  dal
regolamento CE n.  178/2002,  e'  assoggettato  agli  obblighi  della
vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.