Art. 3 
 
                          Obblighi generali 
 
  1. Al produttore e al distributore, come  individuati  all'articolo
103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, secondo le rispettive competenze  di  cui  all'articolo
104 del medesimo decreto, spetta la  responsabilita'  di  mettere  in
commercio apparecchiature che,  se  utilizzate  e  mantenute  secondo
quanto previsto nel manuale d'uso  e  manutenzione,  ai  sensi  dell'
articolo  5,  assicurino,  durante  il  periodo   di   utilizzo,   le
prestazioni dichiarate e che l'acqua  trattata  risulti  conforme  ai
requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  e
successive modificazioni. 
  2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti  di
sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la  marcatura  CE,
ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono  includere,
nei manuali di cui all'articolo 5, una dichiarazione  di  conformita'
dell'apparecchiatura relativamente: 
    a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo  9
del decreto legislativo n. 31  del  2001  e,  in  difetto  di  misure
specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004; 
    b) ai requisiti di sicurezza applicabili; 
    c) alle normative specifiche applicabili; 
    d) alle finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata. 
  3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta,
o fa adottare, i provvedimenti  necessari  affinche'  i  processi  di
fabbricazione garantiscano la  conformita'  delle  apparecchiature  a
quanto  dichiarato,  anche  in  riferimento   alle   norme   tecniche
internazionali. 
  4. I produttori rendono disponibili,  su  richiesta  dell'Autorita'
Competente, e di quelle competenti per  il  controllo  ufficiale,  la
documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2,
5 e 6. 
  5.  Il  produttore  deve  indicare   sulla   confezione   di   ogni
apparecchiatura, fermo restando il rispetto  di  quanto  previsto  al
comma 1: 
    a) le finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata; 
    b) i valori dei parametri  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 31 e successive  modificazioni,  che  vengono  eventualmente
modificati dal trattamento applicato; 
    c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal
trattamento applicato. 
  6. Le informazioni,  di  cui  al  comma  5,  con  l'aggiunta  delle
condizioni e modalita' di valutazione e di verifica delle prestazioni
dichiarate, devono essere riportate  in  maniera  chiara  e  visibile
anche nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a). 
  7. Il produttore stabilisce le condizioni d'uso, di manutenzione ed
il  periodo  di  utilizzo  delle  apparecchiature  e   riporta   tali
informazioni nei manuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a).
Riguardo alla definizione del  periodo  di  utilizzo,  il  produttore
fara' riferimento o all'analisi  dell'acqua  dell'utilizzatore  o  ad
un'analisi presa a riferimento, di cui verra'  portato  a  conoscenza
l'utilizzatore. 
  8. L'addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell'ambito del
trattamento  dell'acqua,  avviene  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti applicabili al settore alimentare. 
  9. Entro centoottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
regolamento, e' pubblicata, a cura del Ministero  della  salute,  una
linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per  le  acque
destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale.  La  linea
guida e' aggiornata in relazione al progresso  tecnico-scientifico  e
comunque ogni tre anni. 
 
          Note all'art. 3: 
              L'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e),  del  citato
          decreto legislativo n. 206 del 2005, recita: 
                                  "Art. 103. 
                                 (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
              (Omissis). 
              d) produttore: il fabbricante  del  prodotto  stabilito
          nella Comunita' e qualsiasi altra persona che  si  presenti
          come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il
          proprio marchio o un altro segno distintivo,  o  colui  che
          rimette  a  nuovo  il  prodotto;  il   rappresentante   del
          fabbricante  se  quest'ultimo  non   e'   stabilito   nella
          Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito
          nella Comunita',  l'importatore  del  prodotto;  gli  altri
          operatori professionali della catena di commercializzazione
          nella misura in cui la loro attivita' possa incidere  sulle
          caratteristiche di sicurezza dei prodotti; 
              e)  distributore:  qualsiasi  operatore   professionale
          della catena di commercializzazione, la cui  attivita'  non
          incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;". 
              Per l'articolo 104 del decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206 vedasi nelle note alle premesse. 
              Per il citato decreto legislativo n.  31  del  2001,  e
          successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse. 
              Per il decreto  ministeriale  6  aprile  2004,  n.  174
          vedasi nelle note alle premesse. 
              L'articolo 9 del citato decreto legislativo n.  31  del
          2001, e successive modificazioni, recita: 
                                   "Art. 9. 
          (Assicurazione   di   qualita'   del   trattamento,   delle
                         attrezzature e dei materiali) 
              1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i  nuovi
          impianti o per l'adeguamento di quelli  esistenti,  per  la
          preparazione o la distribuzione delle  acque  destinate  al
          consumo umano, o impurezze  associate  a  tali  sostanze  o
          materiali, deve  essere  presente  in  acque  destinate  al
          consumo  umano  in  concentrazioni   superiori   a   quelle
          consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono
          ridurre, direttamente o  indirettamente,  la  tutela  della
          salute umana prevista dal presente decreto. 
              2. Con decreto del Ministro della sanita',  da  emanare
          di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato  e   dell'ambiente,   sono   adottate   le
          prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di
          quanto disposto dal comma 1.".