Art. 4 
 
 
               Presunzione e valutazione di sicurezza 
 
  1. Ai fini della  presunzione  e  valutazione  di  sicurezza  delle
apparecchiature si applicano le disposizioni  previste  dall'articolo
105 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
 
          Note all'art. 4: 
              L'articolo 105  del  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, recita: 
                                  "Art. 105. 
                   (Presunzione e valutazione di sicurezza) 
              1. In mancanza di specifiche  disposizioni  comunitarie
          che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un  prodotto  si
          presume sicuro quando e' conforme alla legislazione vigente
          nello  Stato  membro  in  cui   il   prodotto   stesso   e'
          commercializzato e con riferimento ai  requisiti  cui  deve
          rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. 
              2. Si presume che un prodotto sia  sicuro,  per  quanto
          concerne i rischi e le  categorie  di  rischi  disciplinati
          dalla normativa nazionale, quando e'  conforme  alle  norme
          nazionali non cogenti che recepiscono le  norme  europee  i
          cui riferimenti sono  stati  pubblicati  dalla  Commissione
          europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  a
          norma dell'articolo 4  della  direttiva  2001/95/CE  del  3
          dicembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              3. In assenza delle norme di cui ai commi  1  e  2,  la
          sicurezza del prodotto  e'  valutata  in  base  alle  norme
          nazionali non cogenti che recepiscono norme  europee,  alle
          norme in vigore nello Stato membro in cui  il  prodotto  e'
          commercializzato, alle  raccomandazioni  della  Commissione
          europea relative ad orientamenti  sulla  valutazione  della
          sicurezza dei prodotti, ai  codici  di  buona  condotta  in
          materia di sicurezza vigenti nel settore interessato,  agli
          ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che
          i consumatori possono ragionevolmente attendersi. 
              4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e
          3, le Autorita' competenti adottano  le  misure  necessarie
          per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere
          il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo
          si rivela, nonostante la  conformita',  pericoloso  per  la
          salute e la sicurezza del consumatore.".