Art. 5 
 
        Requisiti generali e specifici delle apparecchiature 
         e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua 
 
  1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la
durata utile dichiarata dal produttore: 
    a) devono essere utilizzate e mantenute  secondo  le  indicazioni
previste nel manuale di istruzioni per l'uso e  manutenzione  di  cui
all'articolo  5,  devono  garantire  le  prestazioni  dichiarate  dal
produttore e  la  rispondenza  ai  requisiti  stabiliti  dal  decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e  successive  modificazioni.  La
durata di vita o il periodo di  utilizzo  delle  apparecchiature  e/o
altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli  operativi
tra due rigenerazioni successive, cadute di portate)  possono  essere
contrattualmente vincolanti solo  se  le  caratteristiche  dell'acqua
rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto  di
trattamento; 
    b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima  e
dopo il trattamento applicato, ove pertinente. 
  2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a  quelli
utilizzati nelle fasi di installazione e  manutenzione,  che  possono
venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere  conformi  alle
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n.  174
e successive modificazioni. 
  3.  Ogni  tipologia  di  apparecchiatura  deve  essere  dotata   di
istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessita' di
interventi di manutenzione ovvero il fine vita  dell'apparecchiatura.
Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati  e
posizionati  in  maniera  tale  da  consentire  un  efficace   avviso
all'utente circa l'esigenza di interventi di  manutenzione  e  devono
essere muniti di un apposito controllo di funzionamento. 
  4.  Gli  impianti  idraulici  realizzati  per  l'installazione   di
apparecchiature collegate alla  rete  acquedottistica  devono  essere
dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua
trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta
l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo  l'erogazione  di
quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi  che
segnalano la necessita'  di  sostituzione  di  parti  esaurite  o  il
termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.