Art. 6 
 
                             Istruzioni 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate
al consumatore, nonche' ai  soggetti  responsabili  del  montaggio  e
dell'installazione  delle  apparecchiature,  dalle  disposizioni  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' responsabilita'  del
produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi: 
    a) redigere, per ogni  apparecchiatura,  in  lingua  italiana  un
manuale di istruzioni per l'uso  e  manutenzione  ed  un  manuale  di
montaggio ed  installazione.  Le  informazioni  dei  manuali  possono
essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte
a condizione che non  si  generino  incertezze  interpretative  sulla
manutenzione e le modalita' di utilizzo dell'apparecchiatura da parte
del consumatore; 
    b)   garantire   che   tali   manuali    accompagnino    ciascuna
apparecchiatura che si intende immettere in commercio. 
  2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente  articolo
devono, in modo dettagliato e chiaro: 
    a)  coprire  ogni  aspetto  che,  se   non   tenuto   in   debita
considerazione   dal   consumatore    o    dall'installatore,    puo'
potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare  la
sicurezza della stessa apparecchiatura; 
    b) garantire che, a seguito di una loro puntuale  osservanza,  le
prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati
dal produttore; 
    c)  consentire  che  il  montaggio   dell'apparecchiatura   venga
effettuato in completa  sicurezza  tecnica  ed  igienico-sanitaria  e
comunque sia idoneo  ad  assicurare  la  sicurezza  generale  per  il
consumatore o utente; 
    d)  indicare  chiaramente  le  modalita'   di   utilizzo   e   di
manutenzione dell'apparecchiatura; 
    e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali  sono
le modalita' che l'utilizzatore o l'installatore devono  seguire  per
lo smaltimento dell'apparecchiatura e dei suoi componenti; 
    f) riportare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2; 
    g) fare  riferimento  alle  analisi  chimiche  e  chimico-fisiche
dell'acqua presa a riferimento  dal  produttore  per  la  definizione
delle condizioni d'uso, della manutenzione e del periodo di  utilizzo
dell'apparecchiatura. 
  3. Il manuale di istruzioni per l'uso: 
    a) individua le condizioni che rendano necessarie  operazioni  di
sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla  assistenza  tecnica
anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi  come  previsto
dall'articolo 5 comma 3; 
    b)  indica  chiaramente  la   frase   "Apparecchiature   per   il
trattamento di acque potabili". 
  4.  Sugli  opuscoli  che  descrivono  le  caratteristiche  tecniche
dell'apparecchiatura,  sul  manuale  di  istruzioni  per  l'uso,  sul
manuale  di  montaggio  ed   installazione,   sulle   confezioni   di
imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale  pubblicitario
e informativo prodotto per l'apparecchiatura deve essere riportata in
evidenza la seguente avvertenza: "Attenzione: questa  apparecchiatura
necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire
i  requisiti  di  potabilita'  dell'acqua  potabile  trattata  ed  il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore". 
  5.  Il  materiale  pubblicitario   e   informativo   prodotto   per
l'apparecchiatura  e  la  confezione  di  imballaggio  includono   le
informazioni relative all'apparecchiatura  che  consentono  anche  di
conoscerne  i  principi  di  funzionamento   e   le   caratteristiche
prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata  da
parte   del   consumatore   anche   in   rapporto   ai   criteri   di
dimensionamento. 
  6. Nel caso in cui sia erogata acqua  destinata  al  consumo  umano
trattata, in un ambito diverso da quello domestico  e  diverso  dalle
attivita' riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese  del  settore
alimentare,   sulle   apparecchiature   devono   essere   disponibili
informazioni  inerenti  l'identificazione  del   responsabile   della
qualita' dell'acqua trattata erogata. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il citato decreto  legislativo  n.  206  del  2005,
          vedasi nelle note alle premesse.