Art. 7 
 
               Installazione, collaudo e manutenzione 
 
  1.  Le  apparecchiature  devono  essere  installate   in   ambienti
igienicamente  idonei  e,  ove   pertinente,   nel   rispetto   delle
disposizioni  previste  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a  collaudo
e manutenzione. 
  2. L'installazione delle apparecchiature in linea  all'impianto  di
distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con  valvole
di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilita' di escludere
l'uso dell'apparecchiatura senza che cio' comporti  interruzione  del
servizio di erogazione di acqua potabile. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per il  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico n. 37 del 2008, vedasi nelle note alle premesse.