Art. 9 
 
                Clausola di riconoscimento reciproco 
 
  1. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla
commercializzazione  di  apparecchiature  legalmente   fabbricate   o
commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in  uno  Stato  dell'EFTA,
parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse  garantiscano  i
livelli di  sicurezza,  prestazioni  ed  informazione  equivalenti  a
quelli prescritti dal presente decreto. 
  2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita'  Competente,  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste, e' il Ministero della salute.