Art. 12 
 
 
                              Esenzioni 
 
  1. Non e' soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo
9, comma 1: 
    a) la persona che svolge operazioni di brasatura o  saldatura  di
parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura  nell'ambito  di
una delle attivita' di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
qualificato o approvato in base all'allegato I punti  3.1.2  e  3.2.3
del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  purche'  tali
operazioni siano svolte sotto  la  supervisione  di  una  persona  in
possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente; 
    b) la persona addetta al recupero di gas  fluorurati  ad  effetto
serra  dalle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di  gas  fluorurati
ad effetto serra e' inferiore a 3 kg, negli impianti  autorizzati  in
conformita'  all'articolo  8,   comma   3,   dello   stesso   decreto
legislativo, a condizione che tale persona sia  assunta  dall'impresa
che detiene l'autorizzazione e sia in possesso  di  un  attestato  di
competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che  certifica
il completamento di un corso di formazione sulle competenze  e  sulle
conoscenze  minime  relative  alla  categoria  III,   come   indicato
nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008. 
  2. Le persone  interessate  dichiarano  alla  Camera  di  commercio
competente di avvalersi di una delle esenzioni  di  cui  al  comma  1
secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma  7.  L'istanza  e'
corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli  46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000,
attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario
al rilascio della pertinente esenzione. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dei punti 3.1.2 e 3.2.3  dell'allegato  I  del
          decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  93,  gia'  citato
          nelle premesse, cosi' recitano: 
              "3.1.2. Giunzioni 
              Le  giunzioni  permanenti  dei  materiali  e  le   zone
          adiacenti devono essere esente da difetti di  superficie  o
          interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature. 
              Le  proprieta'  delle   giunzioni   permanenti   devono
          soddisfare  le  caratteristiche  minime  indicate   per   i
          materiali che devono essere  collegati  a  meno  che  altri
          valori delle  caratteristiche  corrispondenti  siano  stati
          specificamente  presi  in  considerazione  nei  calcoli  di
          progettazione. 
              Per  le  attrezzature   a   pressione,   le   giunzioni
          permanenti delle parti che contribuiscono alla  resistenza,
          alla  pressione  dell'attrezzatura  e  le  parti  ad   essa
          direttamente annesse devono essere realizzate da  personale
          adeguatamente qualificato secondo procedure adeguate. 
              L'approvazione delle procedure  e  del  personale  sono
          affidate per le attrezzature a  pressione  delle  categorie
          II, III e IV ad una parte competente che e', a  scelta  dal
          fabbricante: 
              - un organismo notificato, 
              - un'entita' terza riconosciuta  da  uno  Stato  membro
          come previsto all'articolo 13. 
              Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entita'
          terza effettua  o  fa  effettuare  gli  esami  e  le  prove
          previsti nelle norme  armonizzate  appropriate  o  esami  e
          prove equivalenti. 
              3.1.3. Prove non distruttive 
              Per  le  attrezzature  a  pressione,   le   prove   non
          distruttive  delle  giunzioni  permanenti   devono   essere
          effettuate da personale  adeguamento  qualificato.  Per  le
          attrezzature a pressione  delle  categorie  III  e  IV,  il
          personale deve essere stato approvato da  un'entita'  terza
          competente, riconosciuta da  uno  Stato  membro,  ai  sensi
          dell'articolo 13. 
              3.1.4. Trattamento termico 
              Se vi e'  rischio  che  il  processo  di  fabbricazione
          modifichi le proprieta' dei materiali tanto da pregiudicare
          la  sicurezza  delle  attrezzature  a  pressione,  si  deve
          applicare un trattamento termico adeguato  nella  opportuna
          fase di fabbricazione. 
              3.1.5. Rintracciabilita' 
              Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure
          per identificare i materiali delle parti  dell'attrezzatura
          che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi
          adeguati dal  momento  della  ricezione,  passando  per  la
          produzione, fino  alla  prova  finale  dell'attrezzatura  a
          pressione costruita. 
              3.2. Verifica finale 
              Le attrezzature a pressione  devono  essere  sottoposte
          alla verifica finale descritta qui di seguito. 
              3.2.1. Esame finale 
              Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad
          un esame finale volto  a  verificare,  de  visu  e  tramite
          controllo della relativa documentazione,  il  rispetto  dei
          requisiti  della  direttiva.  In  tale  ambito  si  possono
          prendere in considerazione le prove  effettuate  nel  corso
          della fabbricazione. Nella  misura  necessaria  a  fini  di
          sicurezza, l'esame finale viene effettuato  all'interno  ed
          all'esterno   di   tutte   le   parti    dell'attrezzatura,
          eventualmente durante  il  processo  di  fabbricazione  (ad
          esempio qualora l'attrezzatura non sia  piu'  ispezionabile
          all'atto dell'esame finale). 
              3.2.2. Prova a pressione 
              La verifica finale dell'attrezzatura a  pressione  deve
          comprendere una prova di resistenza alla pressione di norma
          costituita da una prova idraulica ad una  pressione  almeno
          pari, ove opportuno al valore fissato al punto 7.4. 
              Per le attrezzature della  categoria  I  fabbricate  in
          serie, detta prova puo' essere eseguita su base statistica. 
              Nei casi in cui la prova a pressione idraulica  risulti
          dannosa  o  non  possa  essere   effettuata,   si   possano
          effettuare anche altre prove di comprovata validita'. Prima
          di effettuare le prove diverse dalla  prova  idraulica,  si
          applicano misure integrative quali prove non distruttive  o
          altri metodi di efficacia equivalente. 
              3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza 
              Per gli insiemi, la verifica finale  prevede  anche  un
          esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano
          pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
          n. 151 del 2005 cosi' recita: 
              "Art. 2. Ambito di applicazione. 
              1. Il presente decreto si applica alle  apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  rientranti  nelle   categorie
          individuate nell'allegato 1A, purche' non  siano  parti  di
          tipi di apparecchiature che  non  ricadono  nell'ambito  di
          applicazione del presente decreto. L'allegato 1B individua,
          a  titolo  esemplificativo,  un  elenco  di  prodotti   che
          rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. 
              2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in  materia
          di sicurezza dei  prodotti,  di  tutela  della  salute  dei
          lavoratori e di gestione dei rifiuti. 
              3.  Sono  escluse  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di
          interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le
          munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini
          specificatamente militari.". 
              Per il testo degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  si
          veda nelle note alle premesse.