Art. 12 Esenzioni 1. Non e' soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1: a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purche' tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente; b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformita' all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008. 2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.
Note all'art. 12: Il testo dei punti 3.1.2 e 3.2.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, gia' citato nelle premesse, cosi' recitano: "3.1.2. Giunzioni Le giunzioni permanenti dei materiali e le zone adiacenti devono essere esente da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature. Le proprieta' delle giunzioni permanenti devono soddisfare le caratteristiche minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori delle caratteristiche corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione. Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza, alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato secondo procedure adeguate. L'approvazione delle procedure e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una parte competente che e', a scelta dal fabbricante: - un organismo notificato, - un'entita' terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto all'articolo 13. Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entita' terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. 3.1.3. Prove non distruttive Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguamento qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un'entita' terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 13. 3.1.4. Trattamento termico Se vi e' rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprieta' dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione. 3.1.5. Rintracciabilita' Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova finale dell'attrezzatura a pressione costruita. 3.2. Verifica finale Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito. 3.2.1. Esame finale Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti della direttiva. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno ed all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio qualora l'attrezzatura non sia piu' ispezionabile all'atto dell'esame finale). 3.2.2. Prova a pressione La verifica finale dell'attrezzatura a pressione deve comprendere una prova di resistenza alla pressione di norma costituita da una prova idraulica ad una pressione almeno pari, ove opportuno al valore fissato al punto 7.4. Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova puo' essere eseguita su base statistica. Nei casi in cui la prova a pressione idraulica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possano effettuare anche altre prove di comprovata validita'. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova idraulica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente. 3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10. (Omissis).". Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005 cosi' recita: "Art. 2. Ambito di applicazione. 1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, purche' non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. 2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti. 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini specificatamente militari.". Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note alle premesse.