Art. 5 
 
 
                     Organismi di certificazione 
 
  1. Gli organismi di valutazione della conformita' in  possesso  del
pertinente certificato di accreditamento di cui all'articolo 6, comma
1, vengono designati dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del  mare  quali  organismi  di  certificazione,  previa
approvazione da parte dello stesso Ministero del loro  tariffario.  A
tale  fine,  trasmettono  al  Ministero  copia  del  certificato   di
accreditamento  e  il  tariffario  che  intendono  applicare  per  il
rilascio  dei  certificati  a  cui  l'accreditamento  si   riferisce,
contenente le informazioni di cui agli allegati  A.2.3  e  B.2.2  che
formano parte integrante del presente decreto. Il  Ministero  approva
il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento  della  documentazione.
In caso  di  osservazioni  o  richieste  di  modifica  da  parte  del
Ministero,  tale  termine  decorre  dal  ricevimento  del   documento
modificato secondo le richieste. 
  2. Gli organismi di certificazione designati  di  cui  al  comma  1
devono iscriversi alla sezione  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,
lettera a), del Registro, entro  60  giorni  dalla  sua  istituzione.
L'iscrizione  viene  effettuata  presso  la   Camera   di   commercio
competente esclusivamente per via telematica, con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 7. 
  3. Gli organismi di certificazione inseriscono per  via  telematica
nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma  3,  lettere
b) e c), le informazioni relative: 
    a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto  il  pertinente
certificato; 
    b) al rinnovo delle certificazioni; 
    c) alla sospensione o revoca dei  certificati  sulla  base  delle
condizioni ivi previste. 
  4.  Gli  organismi  di  certificazione  trasmettono  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione
annuale sulle attivita' da loro svolte. 
  5. Gli organismi di certificazione svolgono anche  la  funzione  di
organismo di valutazione, fatta salva la possibilita' per gli  stessi
di qualificare organismi di valutazione terzi sulla base dello schema
di  certificazione  di  cui  all'Allegato  A.2.1  che   forma   parte
integrante del presente decreto.