Art. 2 
 
  1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma  e'  premesso
il seguente: 
    «Le pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza  con  l'ordinamento
dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  bilanci  e   la
sostenibilita' del debito pubblico». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   97    della
          Costituzione, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio
          dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. 
               I   pubblici   uffici   sono    organizzati    secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».