Art. 5 
 
  1.  La  legge  di  cui  all'articolo   81,   sesto   comma,   della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1  della  presente  legge
costituzionale,  disciplina,  per  il   complesso   delle   pubbliche
amministrazioni, in particolare: 
    a) le verifiche, preventive  e  consuntive,  sugli  andamenti  di
finanza pubblica; 
    b) l'accertamento delle cause  degli  scostamenti  rispetto  alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti  all'andamento  del  ciclo
economico,   all'inefficacia   degli   interventi   e   agli   eventi
eccezionali; 
    c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati  di  cui
alla lettera b) del presente comma corretti per  il  ciclo  economico
rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale  occorre
intervenire con misure di correzione; 
    d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle  crisi
finanziarie  e  delle   gravi   calamita'   naturali   quali   eventi
eccezionali,  ai  sensi  dell'articolo  81,  secondo   comma,   della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 1  della  presente  legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti  il  ricorso
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera  c)
del presente comma sulla base di un piano di rientro; 
    e)  l'introduzione  di  regole  sulla  spesa  che  consentano  di
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione  del  rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel  lungo  periodo,  in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; 
    f) l'istituzione presso le Camere, nel  rispetto  della  relativa
autonomia costituzionale,  di  un  organismo  indipendente  al  quale
attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti  di  finanza
pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio; 
    g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi  avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di  cui
alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo  119
della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte
degli  altri  livelli  di  governo,  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili
e sociali. 
  2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi': 
    a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; 
    b)  la  facolta'  dei  Comuni,  delle  Province,   delle   Citta'
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi  dell'articolo  119,
sesto comma, secondo periodo,  della  Costituzione,  come  modificato
dall'articolo 4 della presente legge costituzionale; 
    c) le modalita' attraverso le quali i  Comuni,  le  Province,  le
Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del  debito  del  complesso
delle pubbliche amministrazioni. 
  3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio
2013. 
  4.  Le  Camere,  secondo   modalita'   stabilite   dai   rispettivi
regolamenti,  esercitano  la  funzione  di  controllo  sulla  finanza
pubblica con particolare riferimento  all'equilibrio  tra  entrate  e
spese  nonche'  alla  qualita'  e  all'efficacia  della  spesa  delle
pubbliche amministrazioni.