IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed  i  criteri  di
calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo  da  conseguire
effetti  di  risanamento  della  contribuzione  pubblica,  una   piu'
rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi  nella
spesa pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria 
 
  1.  In  attesa  della  ridefinizione  delle   forme   di   sostegno
all'editoria, le disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
razionalizzare l'utilizzo delle risorse,  attraverso  meccanismi  che
correlino il contributo per  le  imprese  editoriali  agli  effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con
le finalita' di cui all'articolo 29, comma  3,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  2. A decorrere dai contributi relativi all'anno  2013,  le  imprese
editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione
di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le  imprese  di  cui
all'articolo 153, comma 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere
i relativi contributi a condizione che la testata edita sia  venduta,
per le testate nazionali, nella misura di  almeno  il  30  per  cento
delle copie distribuite e, per le testate  locali,  nella  misura  di
almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera  testata
nazionale quella distribuita in  almeno  cinque  regioni  e  con  una
percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore  al  5
per cento  della  propria  distribuzione  totale.  Nella  domanda  di
contributo sono evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali
che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata. 
  3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si  intendono  quelle
poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non  esclusivi,
tramite  contratti  con  societa'  di  distribuzione   esterne,   non
controllate  ne'  collegate  all'impresa  editrice   richiedente   il
contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse  e  vendute  tramite  strillonaggio,  quelle
oggetto di vendita in blocco, da  intendersi  quale  vendita  di  una
pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali
non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse  al  calcolo
le copie  vendute  mediante  abbonamento  sottoscritto  da  un  unico
soggetto per  una  pluralita'  di  copie,  qualora  tale  abbonamento
individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia  inferiore
al 20 per cento del prezzo di copertina.  Sono  altresi'  ammesse  le
copie cedute in connessione con il versamento  di  quote  associative
destinate alla sottoscrizione di abbonamenti  a  prodotti  editoriali
mediante espressa doppia opzione. 
  4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: 
    a)  le  cooperative  editrici,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 460, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici,  grafici
editoriali, con prevalenza di giornalisti e  abbiano  la  maggioranza
dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  mantenendo  il   requisito   della   prevalenza   dei
giornalisti; 
    b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le  imprese  di
cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, se editrici di  quotidiani,  abbiano  impiegato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5  dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato;  se  editrici  di  periodici,  abbiano
impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo,  almeno  3
dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente  assunti  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
    c) i dati relativi  alla  tiratura,  alla  distribuzione  e  alla
vendita,  nelle  loro  differenti  modalita',  siano   attestati   da
dichiarazioni  sostitutive  di  atto   notorio,   rese   dal   legale
rappresentante  dell'impresa,  e   siano   comprovati   da   apposita
certificazione analitica rilasciata  da  una  societa'  di  revisione
iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. 
  5.  L'obbligo  della  relazione  di  certificazione  dei   bilanci,
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  525,  per  le  imprese  che  editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,  si  estende
ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione
delle diverse tipologie  di  vendita.  Le  autorita'  diplomatiche  o
consolari competenti ai sensi del medesimo  articolo  6  acquisiscono
l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione  del
contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo  3,
comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica  a
tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti. 
  7. Le domande relative al  credito  di  imposta  sulla  carta,  per
l'anno 2011, di cui  all'articolo  1,  comma  40  ,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente  pervenute,  purche'
inviate mediante raccomandata postale  o  tramite  posta  certificata
entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.