Art. 2 
 
       Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo 
 
  1. I contributi di cui al  presente  decreto  spettano  nei  limiti
delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza
delle risorse  stanziate,  agli  aventi  titolo  spettano  contributi
ridotti mediante riparto proporzionale. 
  2. A decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2012,  per  le
imprese di cui all'articolo 3, commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nonche'  per
le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il  contributo,  che
non puo' comunque superare quello riferito all'anno  2010,  e'  cosi'
calcolato: 
    a) una quota pari  al  50  per  cento  esclusivamente  dei  costi
sostenuti per  il  personale  dipendente,  calcolati  in  un  importo
massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui  rispettivamente
per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, per  l'acquisto  della  carta,  per  la
stampa e  per  la  distribuzione.  I  predetti  costi  devono  essere
direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per  la
produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i
relativi  pagamenti  devono  essere  effettuati   tramite   strumenti
tracciabili.  Essi  devono  risultare  dal  bilancio   di   esercizio
dell'impresa  richiedente  i  contributi  e  dal  relativo  prospetto
analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di
certificazione del  bilancio,  corredata  dell'idonea  documentazione
dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque  ammissibili  i
costi sostenuti dalle imprese  editrici  per  l'acquisto  di  servizi
editoriali consistenti  nella  predisposizione,  anche  parziale,  di
pagine  del  giornale  e  per  attivita'  di  consulenza.   L'importo
complessivo di tale quota non  puo',  comunque,  essere  superiore  a
2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per
i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000  di
euro  per  le  imprese  editrici  di  giornali  quotidiani   di   cui
all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250; 
    b) una quota pari a 0,20  euro  per  ogni  copia  venduta  per  i
quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali  e  a  0,35
euro per i periodici. Tale quota non puo' comunque  essere  superiore
all'effettivo  prezzo  di  vendita  di  ciascuna   copia.   L'importo
complessivo di tale quota di  contributo  non  puo'  comunque  essere
superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i
periodici. 
  3. Per copie vendute si intendono quelle cedute  a  titolo  oneroso
presso le edicole o punti di vendita  non  esclusivi,  o  spedite  in
abbonamento a titolo  oneroso,  purche'  considerate  ammissibili  in
conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3. 
  4. Il presente  articolo  non  si  applica  ai  contributi  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della  legge  7  agosto  1990,  n.  250.  Le
risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5
per cento dell'importo  stanziato,  per  i  contributi  diretti  alla
stampa, sul pertinente capitolo del  bilancio  del  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  si
procede   alla   liquidazione   del   contributo   mediante   riparto
proporzionale tra gli aventi diritto. 
  5. Le agenzie d'informazione radiofonica di  cui  all'articolo  53,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento  dei  costi  sostenuti  per  il
personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da
una societa' di revisione iscritta nell'apposito  albo  tenuto  dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 
  6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le
parole: "70 per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "40  per
cento". Al comma 2 del medesimo articolo le parole:  "80  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento". 
  7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla
disciplina di cui all'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602.  Il  termine  per  la
conclusione del procedimento relativo all'erogazione  dei  contributi
scade il 31 marzo dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione
delle relative domande. A tale  data  il  provvedimento  e'  adottato
comunque sulla base delle  risultanze  istruttorie  acquisite,  ferma
restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite. 
  8. Ai  componenti  della  Commissione  tecnica  consultiva  di  cui
all'articolo 54 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  rappresentanti
delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215.