Art. 3 
 
                          Editoria digitale 
 
  1. Le imprese editrici che abbiano  percepito  per  l'anno  2011  i
contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter  e  2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, le  imprese  di  cui  all'articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  nonche'  le
imprese di cui all'articolo 20,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a
percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata,  anche  non
unicamente, in formato digitale.  La  testata  deve  comunque  essere
accessibile online, anche  a  titolo  non  oneroso,  in  formato  non
inferiore a quattro pagine per numero, ed editare  esclusivamente  in
formato digitale  e  accessibile  online  almeno  240  uscite  per  i
quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per  i
quindicinali e 9 per i mensili. 
  2. Al fine di favorire l'ampliamento e  la  diversificazione  delle
politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1,  e'  consentita
la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in  formato
digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di  cui  all'articolo
1, comma 2. 
  3.  Fermo  restando  il  rispetto  dei   tetti   massimi   previsti
dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in
formato digitale e' suddiviso in una quota  pari,  per  i  primi  due
anni, al 70 per cento dei costi  sostenuti  ed  una  quota  calcolata
sulla base di 0,10 euro per  ogni  copia  digitale,  ove  venduta  in
abbonamento.  Tale  quota  non   puo'   comunque   essere   superiore
all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel  caso
di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i  costi  di
produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni
dell'articolo 2, concorrono con  quelli  relativi  alla  edizione  in
formato  digitale,  nell'ambito   del   tetto   globale   specificato
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  4.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2013,  fermi
restando i requisiti di cui  al  comma  1,  per  testate  in  formato
digitale si  intendono  quelle  migrate  a  un  sistema  digitale  di
gestione di contenuti unico, dotate di  un  sistema  di  gestione  di
spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti  concessionari
di  spazi  pubblicitari  digitali,  di  un   sistema   che   consenta
l'inserimento di commenti da parte  del  pubblico,  con  facolta'  di
prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione
di contenuti attraverso  dispositivi  mobili.  Nel  caso  in  cui  la
pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le
testate devono essere altresi' dotate di un sistema di  pubblicazione
che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti  a  pagamento,
nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di
pagamento  digitali.  L'effettiva  dotazione   dei   sistemi   e   la
sussistenza dei requisiti di cui al presente comma  e'  oggetto,  per
ciascuna annualita', di apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa richiedente i contributi. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura  non  regolamentare,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  specificate  le
tipologie dei costi  ammissibili  per  la  pubblicazione  in  formato
digitale.  Tale  decreto  e'  aggiornato  periodicamente,  anche  per
ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.