Art. 4 
 
Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita  della  stampa
                       quotidiana e periodica 
 
  1. Per favorire la modernizzazione del sistema di  distribuzione  e
vendita della stampa  quotidiana  e  periodica,  per  assicurare  una
adeguata  certificazione  delle  copie  distribuite   e   vendute   e
nell'intento di agevolare la diffusione della moneta  elettronica,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e  periodici  attraverso
l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici  basati
sulla  lettura  del  codice  a  barre.  Per  sostenere  l'adeguamento
tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per  un
importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Sottosegretario
delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite  massimo
di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti  dai  risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo  non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  nel
medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il credito d'imposta va indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni.  Esso  non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del presente articolo anche con riguardo alla  fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del  previsto  limite  di
spesa e al relativo monitoraggio. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma  4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si  rapporta
il rimborso in favore della societa' Poste Italiane  S.p.A.  relativo
all'applicazione  delle  tariffe  agevolate  per  la  spedizione  dei
prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al  31  marzo
2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012  per  gli  invii
non omologati destinati alle aree  extraurbane,  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze con il decreto 21 ottobre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 274  del  23  novembre  2010,  recante  tariffe  per  le
spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione  dei  libri  spediti
tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1,  comma
1, del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2004,  n.  46.  Resta  ferma
l'applicazione delle tariffe piene ai fini della  determinazione  dei
rimborsi in favore della  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.,  per  il
periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I  risparmi
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'articolo
10-sexies, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
da accertarsi con apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri ovvero  del  Sottosegretario  delegato,  sono  destinati  ad
integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'  di  cui
al comma 1, nonche' per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo
del settore editoriale. 
  4.  I  rivenditori  di  quotidiani  e  periodici  possono  svolgere
attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e  per  il
tramite di un idoneo sistema informatico. 
  5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: 
    a) assicurare il collegamento in  tempo  reale  con  gli  archivi
delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4; 
    b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi; 
    c) essere operativo su tutto il territorio nazionale. 
  6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica.