Art. 5 Pubblicita' istituzionale 1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla piu' estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicita' sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu' basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.