Art. 5 

 

				 
                      Pubblicita' istituzionale 

 
  1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione  della
spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione  di
massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale  promosse
dalle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri fornisce, entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  criteri  ed
indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento  della  suddetta
spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata
dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e  dei  dati
forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  2. Le amministrazioni centrali dello Stato  procedono  all'acquisto
degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei  criteri  forniti  dal
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e  alle  condizioni
economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto  dell'interesse
pubblico  alla  piu'   estesa   veicolazione   ai   cittadini   delle
informazioni  di  carattere  istituzionale,  le   concessionarie   di
pubblicita' sono tenute ad applicare alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  la  tariffa  basata  sul  costo  unitario  piu'  basso
applicato sul mercato al momento della stipula  dell'accordo  quadro,
che viene rinnovato annualmente.