Art. 10 Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 17 (Controlli ufficiali). - 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalita': a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci; b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le aziende degli acquirenti; c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari. 2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto. 3. (abrogato). 4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati. 5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorita' unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha gia' adottato.".