Art. 11 
 
 
                      Modifica dell'articolo 18 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ove si accerti, nel  corso  dei  controlli  ufficiali  eseguiti
conformemente agli  articoli  11  e  17,  che  i  vegetali,  prodotti
vegetali e le altre voci costituiscono un rischio  di  diffusione  di
organismi nocivi, gli stessi vegetali devono  formare  oggetto  delle
misure ufficiali previste all'articolo 15.». 
 
          Note all'art. 11: 
              Il  testo   dell'articolo   18   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 18 (Rischio fitosanitario alla  circolazione).  -
          1. Ove  si  accerti,  nel  corso  dei  controlli  ufficiali
          eseguiti  conformemente  agli  articoli  11  e  17,  che  i
          vegetali, prodotti vegetali e le altre  voci  costituiscono
          un rischio di diffusione di organismi  nocivi,  gli  stessi
          vegetali devono  formare  oggetto  delle  misure  ufficiali
          previste all'articolo 15".