Art. 12 Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali: a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A; f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati; g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.»; b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1: a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali; b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali; c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis; e) coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.».
Note all'art. 12: Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 19 (Autorizzazione). - 1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali: a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A; f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati; g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO. 2. (abrogato). 3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1: a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali; b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali; c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis; e) coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.".