Art. 13 Modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale: a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli produttori", cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.»; d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.».
Note all'art. 13: Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori). - 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale: a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X. 4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22. 5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalita' da esso stabilite. 6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i 'piccoli produttori', cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie. 6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.".