Art. 15 
 
 
          Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 
      19 agosto 2005, n. 214, sospensione delle autorizzazioni 
 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti  a
qualsiasi titolo autorizzati  ai  sensi  del  presente  decreto,  non
soddisfano ai relativi obblighi o  non  adempiono  alle  prescrizioni
fitosanitarie ad essi  impartite,  ne  sospendono  le  autorizzazioni
previste  sino  al  puntuale  adempimento  degli  obblighi   o   alla
cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.». 
 
          Note all'art. 15: 
              Il  testo   dell'articolo   24   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 24 (Sospensione dell'iscrizione al RUP). -  1.  I
          Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i  soggetti
          a  qualsiasi  titolo  autorizzati  ai  sensi  del  presente
          decreto,  non  soddisfano  ai  relativi  obblighi   o   non
          adempiono   alle   prescrizioni   fitosanitarie   ad   essi
          impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al
          puntuale adempimento degli obblighi o alla  cessazione  del
          rischio di diffusione di organismi nocivi.".