Art. 16 
 
 
                      Modifica dell'articolo 25 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto
delle piante giunga fino al consumatore finale,  questo  deve  essere
apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti
vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono  circolare  in
territorio nazionale qualora siano accompagnati  dai  certificati  di
cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del
passaporto siano rispettati.». 
 
          Note all'art. 16: 
              Il  testo   dell'articolo   25   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 25 (Passaporto delle piante). -  1.  I  vegetali,
          prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V,
          parte A, sezione I, anche se originari di Paesi  terzi,  ad
          eccezione di quelli prodotti  ai  sensi  dell'articolo  20,
          comma 6, possono circolare solo se  sono  accompagnati  dal
          passaporto delle piante. 
              2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali,
          prodotti  vegetali,  derrate  alimentari  o  alimenti   per
          animali, di cui al comma 1, destinati ad essere  utilizzati
          dal possessore o dal destinatario a fini  non  industriali,
          ne'  agricoli,  ne'  commerciali  o  consumati  durante  il
          trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati
          dal passaporto delle piante, a condizione che  non  vi  sia
          alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. 
              2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il
          passaporto delle piante giunga fino al consumatore  finale,
          questo deve essere  apposto  dal  produttore  sulla  minima
          unita' commerciale; 
              3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali,
          i prodotti vegetali e altre voci destinati ai  Paesi  terzi
          possono circolare in  territorio  nazionale  qualora  siano
          accompagnati dai certificati  di  cui  all'articolo  44,  a
          condizione che i requisiti per l'emissione  del  passaporto
          siano rispettati.".