Art. 17 Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).».
Note all'art. 17: "Art. 26 (Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante). - 1. I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII. 2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; 3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b.".