Art. 2 
 
 
     Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 4
e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Analisi fitosanitarie). - 1. Le analisi  fitosanitarie
ufficiali  effettuate  in  applicazione  del  presente   decreto   si
effettuano su campioni ufficiali composti da una unica  aliquota.  Le
analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.». 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle  corrispondenti
zone  protette,  come  delimitate  da  specifiche   Decisioni   della
Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I,
parte B.».