Art. 20 Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unita' commerciale. 4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.».
Note all'art. 20: Il testo dell' articolo 29 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 29 (Uso del passaporto delle piante). - 1. I soggetti interessati provvedono, sotto la loro responsabilita', ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego. 2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovra' informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione. 3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unita' commerciale. 4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie. 5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario della Comunita' riporta sullo stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione. 6. Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, puo' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.".