Art. 20 
 
 
                      Modifica dell'articolo 29 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di  vegetali,
prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori  finali
professionalmente  impegnati  nella   produzione   di   vegetali,   i
passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso  in  cui  i
passaporti siano apposti sulla minima unita' commerciale. 
  4. I produttori  e  i  commercianti  quando  vendono  al  dettaglio
vegetali  e  prodotti  vegetali  a  persone   non   professionalmente
impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio
del  passaporto  delle  piante,  fatte  salve  diverse   disposizioni
stabilite da specifiche normative comunitarie.». 
 
          Note all'art. 20: 
              Il  testo  dell'  articolo  29   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 29 (Uso del passaporto  delle  piante).  -  1.  I
          soggetti   interessati   provvedono,    sotto    la    loro
          responsabilita', ad  apporre  sui  vegetali,  sui  prodotti
          vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di
          trasporto il passaporto delle piante, in modo da  impedirne
          il reimpiego. 
              2. Qualora sia necessario restituire  una  frazione  di
          una partita di vegetali e  prodotti  vegetali  accompagnata
          dal  passaporto  delle  piante,  detti   vegetali   possono
          circolare accompagnati solo dalla fotocopia del  passaporto
          originario.  Il  soggetto  interessato   dovra'   informare
          preventivamente   il   Servizio   fitosanitario   regionale
          competente per territorio, nel quale ritornano  i  vegetali
          in questione, conservando copia di detta comunicazione. 
              3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di
          vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano,  come
          utilizzatori  finali  professionalmente   impegnati   nella
          produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per  almeno
          un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano  apposti
          sulla minima unita' commerciale. 
              4. I produttori e  i  commercianti  quando  vendono  al
          dettaglio  vegetali  e  prodotti  vegetali  a  persone  non
          professionalmente impegnate nella  produzione  di  vegetali
          non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante,
          fatte salve diverse disposizioni  stabilite  da  specifiche
          normative comunitarie. 
              5.  Qualora  un  passaporto  sia  utilizzato   per   un
          vegetale, prodotto vegetale o  altre  voci  non  originario
          della Comunita' riporta sullo stesso l'indicazione del nome
          del  Paese  di  origine  o,  se  del  caso,  del  Paese  di
          spedizione. 
              6. Al momento dell'introduzione  nel  territorio  della
          Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di  cui
          all'articolo 40, puo' sostituire il passaporto delle piante
          sino alla prima destinazione in territorio italiano.".