Art. 21 
 
 
                      Modifica dell'articolo 30 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Un passaporto  delle  piante  puo',  successivamente  alla  sua
emissione, essere sostituito con un passaporto di  sostituzione,  che
deve  riportare  sempre  il   codice   del   produttore   originario,
conformemente alle disposizioni seguenti: 
    a) in caso di ripartizione  o  di  cambiamento  della  situazione
fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di
cui all'allegato IV; 
    b) su richiesta  di  volta  in  volta  del  soggetto  interessato
iscritto al RUP.». 
 
          Note all'art. 21: 
              Il  testo   dell'articolo   30   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 30 (Passaporto delle piante di  sostituzione).  -
          1. Un passaporto delle piante  puo',  successivamente  alla
          sua emissione,  essere  sostituito  con  un  passaporto  di
          sostituzione, che  deve  riportare  sempre  il  codice  del
          produttore  originario,  conformemente  alle   disposizioni
          seguenti: 
              a) in caso  di  ripartizione  o  di  cambiamento  della
          situazione fitosanitaria delle  forniture,  fatti  salvi  i
          requisiti particolari di cui all'allegato IV; 
              b)  su  richiesta  di  volta  in  volta  del   soggetto
          interessato iscritto al RUP. 
              2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione,
          oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato
          sul passaporto originario, occorre  riportare  la  dicitura
          «RP» (replacement  passport).  Nel  caso  di  utilizzo  del
          passaporto  di  sostituzione  per  zone  protette  si  deve
          riportare anche la dicitura «ZP». 
              3. Il passaporto di sostituzione puo' essere rilasciato
          soltanto previa  autorizzazione  dei  Servizi  fitosanitari
          regionali,  competenti  per  il  territorio  nel  quale  e'
          situato il Centro aziendale  richiedente.  L'autorizzazione
          specifica  all'uso  del  passaporto  di  sostituzione  puo'
          essere concessa solo ai richiedenti  che  offrono  garanzie
          circa  l'identita'  dei  prodotti  e  l'assenza  di  rischi
          fitosanitari.".