Art. 22 
 
 
                      Modifica dell'articolo 31 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencate
nell'allegato V, parte A, sezione II, anche  se  originari  di  Paesi
terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette  che
li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui  veicoli  che
li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per  tali
zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e
la rispettiva zona protetta di cui  alla  specifica  regolamentazione
comunitaria, a  condizione  che  siano  soddisfatte  le  disposizioni
particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.». 
 
          Note all'art. 22: 
              Il  testo   dell'articolo   31   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 31 (Circolazione in zone protette). - 1. Le  zone
          della  Comunita'  elencate  nell'allegato  VI  sono   «zone
          protette» nei confronti  dei  rispettivi  organismi  nocivi
          elencati nello stesso allegato. 
              2. I  vegetali,  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci
          elencate nell'allegato V, parte A,  sezione  II,  anche  se
          originari di  Paesi  terzi,  possono  essere  introdotti  o
          circolare nelle zone protette che li riguardano  se  su  di
          essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano
          e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone,
          riportante  la  lettera  ed  il   numero   che   identifica
          l'organismo e la  rispettiva  zona  protetta  di  cui  alla
          specifica regolamentazione comunitaria,  a  condizione  che
          siano soddisfatte le disposizioni particolari  dettate  nei
          loro riguardi dall'allegato IV, parte B.".