Art. 25 
 
 
                      Modifica dell'articolo 36 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 l'alinea e' sostituita dalla seguente: 
  «1. I vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  di  cui
all'allegato V, parte B, o  quelli  provvisti  di  autorizzazione  ai
sensi del titolo X, che vengono introdotti  nel  territorio  doganale
comunitario in provenienza da un Paese terzo, a  partire  dalla  data
della loro entrata, sono sottoposti a  vigilanza  doganale  ai  sensi
dell'articolo 37, paragrafo 1,  del  Codice  doganale  comunitario  e
anche  alla  sorveglianza  del   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti  ad
uno dei regimi doganali previsti  dal  Codice  doganale  comunitario,
soltanto dopo che siano stati  espletati  i  controlli  di  cui  agli
articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:»; 
    b) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «d) che i vegetali, i prodotti vegetali o  le  altre  voci  di  cui
all'allegato  V,  parte  B,  sono  accompagnati  dall'originale   del
certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato  fitosanitario
di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di  cui
all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati  elettronici
o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;»; 
    c) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: 
  «d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi  nocivi
di   cui   agli   allegati   I,   II   e   III   siano   accompagnati
dall'autorizzazione di cui  all'articolo  46  e  siano  importati  in
conformita' ai requisiti in essa previsti; 
  d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le  altre  voci  siano
esenti da organismi nocivi, ancorche' non elencati negli allegati I o
II, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata  la  presenza
nel territorio della Repubblica italiana.»; 
    d) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  «5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio  di
diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1,  2
e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre  voci  contemplati
da uno dei regimi doganali  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  12,
lettera b), del Codice doganale comunitario, o  dalle  operazioni  di
perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del
medesimo codice. 
  6. I vegetali, prodotti vegetali o altre  voci  diversi  da  quelli
indicati nell'allegato V parte B  e  con  particolare  riferimento  a
quelli elencati nell'allegato XXI, nonche'  i  loro  imballaggi  o  i
veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi,
sono ufficialmente ispezionati in applicazione  dei  piani  nazionali
predisposti   dal   Servizio   fitosanitario   centrale   ai    sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).». 
 
          Note all'art. 25: 
              "Art.  36  (Formalita'  all'importazione).   -   1.   I
          vegetali, i prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  di  cui
          all'allegato  V,   parte   B,   o   quelli   provvisti   di
          autorizzazione  ai  sensi  del  titolo   X,   che   vengono
          introdotti   nel   territorio   doganale   comunitario   in
          provenienza da un Paese terzo, a partire dalla  data  della
          loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi
          dell'articolo  37,  paragrafo  1,   del   Codice   doganale
          comunitario  e  anche  alla   sorveglianza   del   Servizio
          fitosanitario regionale competente per il punto di entrata;
          essi devono essere sottoposti ad uno  dei  regimi  doganali
          previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che
          siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e
          39, allo scopo di accertare: 
              a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre  voci
          non  sono  contaminati  dagli  organismi  nocivi   elencati
          nell'allegato I, parte A; 
              b) che i vegetali ed i  prodotti  vegetali  specificati
          nell'allegato II,  parte  A,  non  sono  contaminati  dagli
          organismi  nocivi  che  li  riguardano,  indicati  in  tale
          allegato; 
              c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre  voci
          elencati  nell'allegato  IV,  parte  A,  sono  conformi  ai
          requisiti particolari che li riguardano, indicati  in  tale
          allegato o,  se  applicabile,  all'opzione  dichiarata  nel
          certificato a norma dell'articolo 37, comma 7; 
              d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre  voci
          di  cui  all'allegato  V,  parte   B,   sono   accompagnati
          dall'originale del certificato  fitosanitario  ufficiale  o
          del   'certificato   fitosanitario    di    riesportazione'
          rilasciati   conformemente   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 37, o da  documenti  alternativi,  certificati
          elettronici o marchi previsti dalla  vigente  normativa  in
          materia; 
              d-bis) che  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  gli
          organismi nocivi di cui agli allegati I,  II  e  III  siano
          accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo  46  e
          siano  importati  in  conformita'  ai  requisiti  in   essa
          previsti; 
              d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o  le  altre
          voci  siano  esenti  da  organismi  nocivi,  ancorche'  non
          elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel  momento
          non e' stata riscontrata la presenza nel  territorio  della
          Repubblica italiana. 
              2. Il comma 1  si  applica  in  caso  di  vegetali,  di
          prodotti vegetali o di altre voci  destinati  ad  una  zona
          protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti
          speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B,
          nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per
          tale zona protetta. 
              3. I Servizi fitosanitari regionali possono  sottoporre
          a sorveglianza anche vegetali, prodotti  vegetali  o  altre
          voci diversi da quelli di cui ai commi 1  e  2,  introdotti
          nel territorio doganale comunitario in  provenienza  da  un
          Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare
          quanto disposto  al  comma  1.  Questi  vegetali,  prodotti
          vegetali o altre voci includono il legname che serve per la
          casseratura,  la  compartimentazione  o  la  confezione  di
          materiale  da  imballaggio  effettivamente  utilizzato  nel
          trasporto di oggetti di qualsiasi natura. 
              4. Se il Servizio  fitosanitario  regionale  competente
          per il punto di entrata si avvale della facolta' di cui  al
          comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o  le  altre  voci
          rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1  fino  al
          momento  in  cui  sono  state   espletate   le   formalita'
          prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi sono
          conformi  ai  pertinenti  requisiti  fissati  nel  presente
          decreto. 
              5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso  di
          rischio di diffusione di organismi nocivi, le  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti  vegetali
          e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di
          cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera  b),  del  Codice
          doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento
          di cui all'articolo 4, comma  31,  lettere  b)  e  c),  del
          medesimo codice. 
              6. I vegetali, prodotti vegetali o altre  voci  diversi
          da  quelli  indicati  nell'allegato  V  parte   B   e   con
          particolare riferimento  a  quelli  elencati  nell'allegato
          XXI, nonche' i loro imballaggi o i veicoli  utilizzati  per
          il  loro  trasporto,  provenienti  da  Paesi  terzi,   sono
          ufficialmente  ispezionati  in   applicazione   dei   piani
          nazionali predisposti dal Servizio  fitosanitario  centrale
          ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis). 
              7. I vegetali importati dichiarati,  nell'ambito  delle
          formalita' doganali, ad uso diverso  dalla  riproduzione  e
          dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati  i
          relativi   controlli   fitosanitari   previsti   per   tali
          tipologie, non possono piu' mutare  la  destinazione  d'uso
          senza specifica autorizzazione del  Servizio  fitosanitario
          competente.".