Art. 26 
 
 
                      Modifica dell'articolo 39 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Gli importatori, o i  loro  rappresentanti  in  dogana,  devono
assicurare  che  per  le  spedizioni  costituite  da,  o  contenenti,
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati  nell'allegato  V,
parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X,  sia
fatto riferimento alla composizione della spedizione  su  almeno  uno
dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime  doganale  di
cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni: 
    a) riferimento al tipo di vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre
voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale  integrata  delle
Comunita' europee (TARIC)"; 
    b) dichiarazione "La presente  spedizione  contiene  prodotti  di
rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente
concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il  Servizio
fitosanitario competente per il punto di entrata; 
    c)  numero  di  riferimento   della   necessaria   documentazione
fitosanitaria; 
    d) numero ufficiale di iscrizione  dell'importatore  al  Registro
ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento  agli  estremi  della
lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46. 
  3. Gli importatori o i loro rappresentanti in  dogana  devono  dare
notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio  doganale  del
punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per
il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti
i prodotti di cui al comma 2 nonche' di qualsiasi vegetale,  prodotto
vegetale ancorche' non compreso negli allegati.». 
 
          Note all'art. 26: 
              Il  testo   dell'articolo   39   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  39  (Obblighi  degli  importatori).  -   1.   Le
          formalita' precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni
          di cui all'articolo 38 e i controlli relativi  al  rispetto
          delle   disposizioni   dell'articolo   7,   con    riguardo
          all'allegato III, sono espletati, come precisato  al  comma
          2,   congiuntamente   alle   formalita'   necessarie    per
          l'assoggettamento al regime doganale  di  cui  all'articolo
          36. Esse sono  espletate  conformemente  alle  disposizioni
          della convenzione  internazionale  sull'armonizzazione  dei
          controlli  delle  merci  alle  frontiere,  in   particolare
          dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento  (CEE)  n.
          1262/84 del Consiglio. 
              2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in  dogana,
          devono assicurare che per le spedizioni  costituite  da,  o
          contenenti,  vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci,
          elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI  o  da
          importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla
          composizione della spedizione su almeno uno  dei  documenti
          necessari per l'assoggettamento al regime doganale  di  cui
          all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni: 
              a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o
          altre voci avvalendosi dei codici della  'tariffa  doganale
          integrata delle Comunita' europee (TARIC)'; 
              b)  dichiarazione  'La  presente  spedizione   contiene
          prodotti di rilevanza  fitosanitaria',  o  qualsiasi  altra
          dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale
          del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente
          per il punto di entrata; 
              c)   numero    di    riferimento    della    necessaria
          documentazione fitosanitaria; 
              d) numero ufficiale di iscrizione  dell'importatore  al
          Registro ufficiale dei produttori,  ovvero  il  riferimento
          agli  estremi  della  lettera  di  autorizzazione  di   cui
          all'articolo 46. 
              3. Gli importatori o i loro  rappresentanti  in  dogana
          devono dare  notifica  preventiva,  con  congruo  anticipo,
          all'Ufficio doganale del punto di  entrata  e  al  Servizio
          fitosanitario regionale competente per il punto di  entrata
          dell'imminente  arrivo  delle   spedizioni   contenenti   i
          prodotti di cui al comma 2 nonche' di  qualsiasi  vegetale,
          prodotto vegetale ancorche' non compreso negli allegati. 
              4.  I  «controlli   documentali»,   i   «controlli   di
          identita'» e i «controlli fitosanitari» nonche' la verifica
          del rispetto dell'articolo  7,  con  riguardo  all'allegato
          III, devono essere  espletati  dal  Servizio  fitosanitario
          regionale competente per il  punto  di  entrata  unitamente
          alle formalita' doganali necessarie  per  l'assoggettamento
          al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il  punto
          di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato
          con  le  autorita'   doganali,   diverso   dal   luogo   di
          destinazione. 
              5.  I   Servizi   fitosanitari   regionali   competenti
          provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei
          documenti  alternativi,  esclusi  i   marchi,   a   seguito
          dell'ispezione, il proprio timbro contenente  l'indicazione
          della  denominazione  del  Servizio   e   della   data   di
          presentazione del documento. 
              6. Per  le  merci  che  viaggiano  con  mezzo  aereo  i
          controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere
          effettuati   presso   uno    degli    aeroporti    elencati
          nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il  primo  punto
          di  sbarco,  a  condizione  che   non   sussistano   rischi
          fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.".