Art. 28 
 
 
                      Modifica dell'articolo 41 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Se, dai controlli effettuati su partite di  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi
possano  costituire  un  rischio  imminente  di  introduzione  o   di
diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e  II  o  di
organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di  cui  sino  al
momento  dell'importazione  non  e'  riscontrata  la  diffusione  sul
territorio  della  Repubblica  italiana,  il  Servizio  fitosanitario
regionale competente adotta immediatamente le misure che  si  rendono
necessarie e ne  informa  sollecitamente  il  Servizio  fitosanitario
centrale.». 
 
          Note all'art. 28: 
              Il  testo   dell'articolo   41   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 41 (Rischio fitosanitario all'importazione). - 1.
          Se,  dai  controlli  effettuati  su  partite  di  vegetali,
          prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi  terzi,
          si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente
          di  introduzione  o  di  diffusione  di  organismi   nocivi
          elencati negli allegati I e II o di  organismi  nocivi  non
          elencati in detti allegati,  ma  di  cui  sino  al  momento
          dell'importazione non  e'  riscontrata  la  diffusione  sul
          territorio   della   Repubblica   italiana,   il   Servizio
          fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le
          misure   che   si   rendono   necessarie   e   ne   informa
          sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale. 
              2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche  alla
          introduzione di organismi vivi isolati, non elencati  negli
          allegati I e II, originari di Paesi terzi. 
              3. I controlli di identita' e i controlli  fitosanitari
          possono  essere  effettuati  con  frequenza  ridotta  nelle
          ipotesi di cui all'allegato XVIII.".