Art. 29 
 
 
                      Modifica dell'articolo 42 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato  VIII  e'
modificato  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  previo  parere   del   Comitato   di   cui
all'articolo 52, su richiesta del  Servizio  fitosanitario  regionale
competente o quando vengono meno i  requisiti  di  cui  al  comma  2,
sentita l'Agenzia delle dogane. 
  1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, previo parere del Comitato di  cui  all'articolo  52,  i
controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere  effettuati
in luoghi diversi dal primo  punto  di  entrata,  conformemente  alle
norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla
osta al transito.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Presso tutti i punti d'entrata,  i  predetti  enti  gestori
devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a  mezzo  di
apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.». 
 
          Note all'art. 29: 
              Il  testo   dell'articolo   42   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 42 (Punti di entrata). - 1. I vegetali,  prodotti
          vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte  B,  e
          nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi  terzi,  anche  se
          contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel
          territorio della  Repubblica  italiana  solo  attraverso  i
          punti di entrata elencati nell'allegato VIII  del  presente
          decreto, ove devono essere effettuati i controlli  previsti
          agli articoli 36, 37 e 38. 
              1-bis.  L'elenco  dei   punti   di   entrata   di   cui
          all'allegato VIII e' modificato con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previo
          parere del Comitato di cui all'articolo  52,  su  richiesta
          del Servizio fitosanitario regionale  competente  o  quando
          vengono meno  i  requisiti  di  cui  al  comma  2,  sentita
          l'Agenzia delle dogane. 
              1-ter.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato
          di cui all'articolo 52, i controlli di  cui  agli  articoli
          36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal
          primo punto di  entrata,  conformemente  alle  norme  della
          direttiva 2004/103/CE, previa emissione di  apposito  nulla
          osta al transito. 
              2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere
          a disposizione del  Servizio  fitosanitario  competente  le
          strutture idonee  all'espletamento  delle  loro  attivita',
          comprese  quelle  per  la  conservazione,  il  deposito  in
          quarantena del  materiale  sottoposto  a  controllo  e,  se
          necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento)
          dell'intera spedizione intercettata o  di  parte  di  essa,
          pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1. 
              3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o
          aggiornamenti viene trasmesso  dal  Servizio  fitosanitario
          centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O. 
              3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti  enti
          gestori  devono  mettere  a  disposizione  adeguati   spazi
          informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione
          delle norme fitosanitarie.".