Art. 3 Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.».
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 7 (Divieto per organismi dell'allegato III e IV) - 1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati. 2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato. 3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B. 4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato. 4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.".