Art. 30 
 
 
                      Modifica dell'articolo 44 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il  rilascio  dei
certificati di riesportazione per i vegetali e  i  prodotti  vegetali
destinati solo a Paesi  terzi  e  sempre  che  questi  non  sollevino
eccezioni, con le indicazioni relative al Paese  di  origine  e  allo
stato di transito della merce, in conformita' a quanto  previsto  dal
dettato dell'articolo 4 del decreto  19  gennaio  1955,  n.  29,  del
Commissariato Generale del Governo  italiano  per  il  territorio  di
Trieste.». 
 
          Note all'art. 30: 
              Il  testo   dell'articolo   44   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.   44   (Certificati   fitosanitari).   -   1.   I
          «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di
          riesportazione»   rilasciati   dai   servizi   fitosanitari
          regionali  competenti  per  territorio  conformemente  alle
          norme della Convenzione Internazionale  per  la  Protezione
          delle Piante, sono conformi  al  modello  standard  di  cui
          all'allegato VII. 
              2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi
          6 e 7 del regolamento (CE) n. 1808/2001 del 30 agosto  2001
          della Commissione e successive attuazioni  e  modificazioni
          ed ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  della  legge  7
          febbraio 1992, n. 150,  con  proprio  decreto  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con il Ministro delle politiche agricole e forestali e  con
          il Ministro delle attivita' produttive, previa  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce  le  procedure  di  rilascio   dei   certificati
          fitosanitari da rilasciare  in  luogo  di  una  licenza  di
          esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle
          specie iscritte negli allegati B e C del  regolamento  (CE)
          n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da  specie
          non  annotate,  iscritte  nell'allegato  A   del   medesimo
          regolamento, e le modalita' di controllo doganale. 
              3.  E'   consentito   il   rilascio   dei   certificati
          fitosanitari  di  riesportazione  o,  se   del   caso,   di
          esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali  e  altre
          voci  destinati  a  Paesi  terzi,  anche  se   doganalmente
          risultano «allo Stato estero». 
              3-bis. Nel 'Porto franco' di  Trieste  si  consente  il
          rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e
          i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi  e  sempre
          che questi non  sollevino  eccezioni,  con  le  indicazioni
          relative al Paese di origine e allo stato di transito della
          merce,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal   dettato
          dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio  1955,  n.  29,  del
          Commissariato  Generale  del  Governo   italiano   per   il
          territorio di Trieste.".