Art. 31 Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attivita'", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati: a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita'; b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi; c) il tipo di materiale; d) la quantita' di materiale; e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso; f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso; l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.».
Note all'art. 31: Il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 45 (Richiesta di autorizzazione). - 1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate 'le attivita', degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati 'il materiale', e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati: a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita'; b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi; c) il tipo di materiale; d) la quantita' di materiale; e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso; f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso; l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.".