Art. 32 
 
 
                      Modifica dell'articolo 46 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunita'  europea,
il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera
di autorizzazione che scorta il materiale deve  essere  ufficialmente
vistata dallo stato membro di provenienza ai fini  del  trasferimento
del materiale in condizioni di quarantena. Per i  vegetali,  prodotti
vegetali e altre voci elencati nella  parte  A  dell'allegato  V,  il
materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle  piante
emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame
effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del  presente
decreto, diverse da  quelle  concernenti  l'organismo  nocivo  o  gli
organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita'  ai  sensi
del comma  1;  il  passaporto  deve  recare  la  dicitura  "Materiale
trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Se si tratta di materiale introdotto  da  un  Paese  terzo,  il
Servizio  fitosanitario  centrale,  accertato  che  la   lettera   di
autorizzazione sia stata  rilasciata  in  base  a  prove  documentali
adeguate per  quanto  concerne  il  luogo  d'origine  del  materiale,
trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario  regionale
competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre  voci  elencati
nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere  scortato,
ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di
origine emesso conformemente alle condizioni  del  presente  decreto,
diverse da quelle concernenti  l'organismo  nocivo  o  gli  organismi
nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi  del  comma
1;   il   certificato   deve   recare,   alla   voce   "dichiarazione
supplementare", la  dicitura:  "Materiale  importato  a  norma  della
direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se  del  caso,  l'organismo
nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.». 
 
          Note all'art. 32: 
              Il  testo   dell'articolo   46   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.   46   (Autorizzazione).   -   1.   Il   Servizio
          fitosanitario centrale,  approvate  le  attivita'  indicate
          all'articolo 45 conformemente alle condizioni  generali  di
          cui  all'allegato  XV,  puo'  revocare  l'approvazione   in
          qualsiasi momento qualora si accerti,  su  indicazione  dei
          Servizi fitosanitari regionali, che  detta  conformita'  e'
          venuta meno. 
              2. Il materiale autorizzato deve essere  in  ogni  caso
          scortato da una «lettera di  autorizzazione»,  conforme  al
          modello di cui all'allegato XVI. 
              3.  Se  si  tratta  di  materiale   proveniente   dalla
          Comunita' europea, il cui luogo di origine si trovi  in  un
          altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta
          il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo  stato
          membro  di  provenienza  ai  fini  del  trasferimento   del
          materiale in condizioni  di  quarantena.  Per  i  vegetali,
          prodotti vegetali e  altre  voci  elencati  nella  parte  A
          dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre  scortato
          da  un  passaporto  delle   piante   emesso   conformemente
          all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato
          per accertare la rispondenza alle condizioni  del  presente
          decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o
          gli organismi  nocivi  per  cui  sono  state  approvate  le
          attivita' ai sensi del comma 1; il passaporto  deve  recare
          la dicitura 'Materiale trasferito a norma  della  direttiva
          2008/61/CE'. 
              4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi  specifici  di
          quarantena e' ubicato in un altro Stato membro, il Servizio
          fitosanitario regionale competente per territorio autorizza
          l'uso del passaporto delle piante  esclusivamente  in  base
          alle informazioni  concernenti  l'approvazione  di  cui  al
          comma 1, trasmesse ufficialmente  dallo  Stato  membro  cui
          compete  l'approvazione  delle  attivita',  sempreche'  sia
          assicurato  il  rispetto  delle  condizioni  di  quarantena
          durante il trasferimento del materiale. 
              5. Se si tratta di materiale  introdotto  da  un  Paese
          terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la
          lettera di autorizzazione sia stata rilasciata  in  base  a
          prove documentali adeguate per  quanto  concerne  il  luogo
          d'origine del materiale, trasmette copia di  detta  lettera
          al  Servizio  fitosanitario  regionale  competente.  Per  i
          vegetali,  prodotti  vegetali   e   altre   voci   elencati
          nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre  essere
          scortato, ove previsto,  da  un  certificato  fitosanitario
          rilasciato nel Paese di origine emesso  conformemente  alle
          condizioni  del  presente  decreto,   diverse   da   quelle
          concernenti l'organismo nocivo o gli organismi  nocivi  per
          cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1;
          il  certificato  deve  recare,  alla  voce   'dichiarazione
          supplementare', la dicitura: 'Materiale importato  a  norma
          della direttiva 2008/61/CE'  e  deve  specificare,  se  del
          caso, l'organismo nocivo o  gli  organismi  nocivi  di  cui
          trattasi.".