Art. 32 Modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunita' europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura: "Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.».
Note all'art. 32: Il testo dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 46 (Autorizzazione). - 1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attivita' indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, puo' revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformita' e' venuta meno. 2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI. 3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunita' europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura 'Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE'. 4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e' ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attivita', sempreche' sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale. 5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce 'dichiarazione supplementare', la dicitura: 'Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE' e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.".